Cassazione Civile, Ordinanza n. 08003/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal prefetto di Roma. La Corte aveva già rilevato un vizio nella notificazione del ricorso, eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché presso il Prefetto in proprio, e aveva quindi disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Il ricorrente, però, non ha depositato la prova del rinnovo della notifica nel termine assegnato; la Prefettura non si è costituita. La censura non viene esaminata nel merito, poiché la questione si chiude sul piano processuale per mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica, già disposto per sanare la notificazione originariamente nulla, comportasse l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese di lite, in assenza di attività difensiva dell'intimato. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il processo era esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
Se la notifica del ricorso è nulla e il giudice ordina la rinnovazione entro un termine, la mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso quando il rinnovo sia del tutto omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei processi esenti dal relativo obbligo.
Massime di principio
- La mancata rinnovazione della notificazione del ricorso, quando sia stata espressamente ordinata dal giudice per sanare una notifica nulla, determina l'inammissibilità del ricorso se il rinnovo non risulta effettuato.
- Quando il destinatario della notificazione è una pubblica amministrazione che deve essere evocata in proprio, la notifica eseguita presso un ufficio diverso non sana il vizio se non viene tempestivamente rinnovata secondo l'ordine del giudice.
- In assenza di costituzione dell'intimato non possono essere poste spese di lite a suo carico.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei procedimenti esenti dal relativo obbligo.
Come è indicizzato
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