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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18905/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per eccedenza del periodo detentivo residuo e aveva rigettato le richieste di affidamento in prova ex art.47-ter Ord. pen. e di semilibertà. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 666, comma 3, c.p.p., sostenendo che non gli era stata concessa la facoltà di prendere visione tempestiva della relazione UEPE pervenuta e che il Tribunale aveva rifiutato senza motivazione la richiesta di rinvio, comprimendo il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di esecuzione, la produzione di documenti nel rispetto del contraddittorio non è soggetta al termine dei cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di prova del pregiudizio al diritto di difesa e che la richiesta di rinvio era fondata su esigenze difensive generiche. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che il termine dei cinque giorni anteriore all'udienza previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p. riguarda il deposito delle memorie e non la produzione di documenti nel procedimento di esecuzione, purché avvenga nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma richiamata quale base normativa per l'affidamento in prova; il Tribunale ha ritenuto che le condizioni personali e di contesto del detenuto non legittimassero l'ammissione a tale misura alternativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e per l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta irrituale o colposa.

  • Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018 (Bernini, Rv. 272444)

    Precedente di legittimità richiamato dalla Corte che afferma il principio per cui la produzione di documenti nel procedimento di esecuzione, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non è soggetta al limite dei cinque giorni previsto per il deposito delle memorie.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali, a supporto della possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie per ricorsi ritenuti infondati e impropri.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione la produzione di documenti anche in prossimità dell'udienza non comporta automaticamente violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p.: rileva il rispetto del contraddittorio, non il mero termine dei cinque giorni.
  • Per far valere una violazione del diritto di difesa occorre dimostrare concretamente il pregiudizio subito e non basta l'affermazione generica di mancata conoscenza o di "ristrettezza temporale".
  • La semplice mancata motivazione formale di un rifiuto di rinvio in udienza non è sufficiente a integrare una lesione del diritto di difesa se dalla vicenda non emerge un effettivo impedimento a svolgere la difesa.
  • Nelle decisioni sulle misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà) incidono fattori personali e di contesto: irreperibilità, gravita' dei reati, assenza di lavoro stabile, condizione di irregolarità sul territorio e mancanza di un progetto serio di reinserimento sociale possono giustificare il rigetto.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia la condanna alle spese e, se l'impugnazione è ritenuta irrituale o colposa, anche l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende.

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