Cassazione Penale, Sentenza n. 35950/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che disponeva l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre per maltrattamenti (art. 572 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. La difesa sostiene che le condotte contestate erano legate all'abuso di alcol e che l'indagato, quando non in stato di alterazione, non poneva in essere comportamenti illeciti; quindi mancherebbe la consapevolezza necessaria per integrare il reato di maltrattamenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi e reiterate condotte maltrattanti (minacce, almeno un'aggressione fisica, richieste di denaro, pretesa di disporre dell'abitazione e ospitare compagne) e ha considerato che l'elemento soggettivo dell'art. 572 c.p. richiede solo la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria, non il dolo specifico. L'abuso di alcol non è stato provato come tale da integrare una cronica intossicazione né da avere alterato la capacità di intendere e volere; le dichiarazioni della persona offesa volte a mitigare le responsabilità non hanno fatto venir meno la gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; l'ordinanza impugnata è confermata e si dispone l'adempimento di quanto previsto dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti non richiede dolo specifico o intenzionale ma la semplice consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria nei confronti dei familiari conviventi.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria necessari all'esecuzione dell'ordinanza confermata.
Giurisprudenza: Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, Rv. 274341
Precedente utilizzato per confermare che il requisito soggettivo del reato di maltrattamenti è soddisfatto dalla consapevolezza dell'agente di proseguire in condotte vessatorie, senza necessità di prova del dolo specifico.
Massime di principio
- Per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non è necessario provare un dolo specifico: è sufficiente dimostrare la consapevolezza dell'agente di persistere in condotte vessatorie.
- L'abuso episodico di alcol non esclude automaticamente la responsabilità penale; solo una comprovata alterazione tale da incidere sulla capacità di intendere e volere può escludere l'elemento soggettivo.
- Le dichiarazioni della persona offesa che cercano di attenuare la gravità dei fatti non annullano di per sé la gravità indiziaria se gli altri elementi di prova rimangono concordanti.
- In sede di riesame non è possibile ottenere l'annullamento dell'ordinanza mediante una semplice rivalutazione dei fatti già compiutamente esaminati, salvo errori di diritto o motivazioni manifestamente viziati.
- La difesa in casi di presunta incapacità dovuta a sostanze dovrebbe produrre prove medico-forensi o perizie atte a dimostrare l'alterazione della capacità di intendere e volere.
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