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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35950/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che disponeva l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre per maltrattamenti (art. 572 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. La difesa sostiene che le condotte contestate erano legate all'abuso di alcol e che l'indagato, quando non in stato di alterazione, non poneva in essere comportamenti illeciti; quindi mancherebbe la consapevolezza necessaria per integrare il reato di maltrattamenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi e reiterate condotte maltrattanti (minacce, almeno un'aggressione fisica, richieste di denaro, pretesa di disporre dell'abitazione e ospitare compagne) e ha considerato che l'elemento soggettivo dell'art. 572 c.p. richiede solo la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria, non il dolo specifico. L'abuso di alcol non è stato provato come tale da integrare una cronica intossicazione né da avere alterato la capacità di intendere e volere; le dichiarazioni della persona offesa volte a mitigare le responsabilità non hanno fatto venir meno la gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; l'ordinanza impugnata è confermata e si dispone l'adempimento di quanto previsto dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti non richiede dolo specifico o intenzionale ma la semplice consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria nei confronti dei familiari conviventi.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria necessari all'esecuzione dell'ordinanza confermata.

  • Giurisprudenza: Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, Rv. 274341

    Precedente utilizzato per confermare che il requisito soggettivo del reato di maltrattamenti è soddisfatto dalla consapevolezza dell'agente di proseguire in condotte vessatorie, senza necessità di prova del dolo specifico.

Massime di principio

  • Per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non è necessario provare un dolo specifico: è sufficiente dimostrare la consapevolezza dell'agente di persistere in condotte vessatorie.
  • L'abuso episodico di alcol non esclude automaticamente la responsabilità penale; solo una comprovata alterazione tale da incidere sulla capacità di intendere e volere può escludere l'elemento soggettivo.
  • Le dichiarazioni della persona offesa che cercano di attenuare la gravità dei fatti non annullano di per sé la gravità indiziaria se gli altri elementi di prova rimangono concordanti.
  • In sede di riesame non è possibile ottenere l'annullamento dell'ordinanza mediante una semplice rivalutazione dei fatti già compiutamente esaminati, salvo errori di diritto o motivazioni manifestamente viziati.
  • La difesa in casi di presunta incapacità dovuta a sostanze dovrebbe produrre prove medico-forensi o perizie atte a dimostrare l'alterazione della capacità di intendere e volere.

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