Cassazione Penale, Sentenza n. 42191/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 23/05/2022 che li aveva confermati responsabili, riducendo tuttavia le pene a sei anni e mesi vari. Pierno ha dedotto genericamente l'assenza assoluta di prove e l'incongruenza tra imputazione e motivazione, sostenendo che la sentenza di appello avrebbe fatto riferimento a circostanze non descritte nell'imputazione e non avrebbe provato la sua partecipazione al sodalizio (capo A). Sacco ha contestato principalmente l'identificazione nei colloqui intercettati (sostenendo possibile confusione con il fratello Vincenzo e dubbio sull'attribuzione di una utenza telefonica) e la carenza di motivazione circa la sua partecipazione al sodalizio (capo B), chiedendo che si considerassero conversazioni favorevoli alla sua difesa e sottolineando contrasti nei rapporti con alcuni sodali che, secondo lui, escluderebbero l'affectio societatis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Pierno i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e genericamente formulati, privi di specificità e di correlazione puntuale alla motivazione impugnata; i giudici hanno ritenuto che l'appello avesse adeguatamente motivato la partecipazione del Pierno al sodalizio richiamando intercettazioni, controlli di polizia, riscontri con sentenze passate e rapporti con coimputati. Per Sacco il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproduceva questioni già esaminate e respinte in appello e chiedeva in realtà un riesame del merito: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito logica e coerente e ha ritenuto inesistenti vizi di legittimità. La Suprema Corte ha anche richiamato la giurisprudenza sul concetto di partecipazione stabile all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (anche per fornitori/ritenuti grossisti) e ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74, commi 1, 2, 3
L'art. 74 è interpretato come comprensivo sia dei fornitori all'ingrosso sia dei rivenditori abituali se sussiste una disponibilità continuativa e la consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione: la serialità delle condotte e i rapporti continuativi integrano l'"affectio societatis" e la partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti.
L'aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/1991 era stata esclusa in primo grado quanto al capo A relativo a Pierno; la Corte di Cassazione registra l'annotazione ma non ha ribaltato tale valutazione di merito.
disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1
Richiama il limite di motivazione e di specificità richiesto per i motivi di ricorso in Cassazione: i ricorrenti devono dedurre i motivi nei limiti necessari per la motivazione; la genericità o l'assenza di specificità comportano inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
L'art. 591, comma 1, lett. c) è richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle doglianze quando esse non si confrontano adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata.
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 è richiamato in tema di statuizione sulle spese per l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese (si rimanda al provvedimento per dettagli).
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici o privi di specificità e di correlazione puntuale alla motivazione impugnata sono inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente i punti di decisione censurati e le ragioni giuridiche e di fatto a supporto.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti quando la decisione di merito è sostenuta da motivazione logica e coerente: le contestazioni che chiedono una riconsiderazione del compendio probatorio sono inammissibili o infondate.
- Nell'ambito dei delitti di traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90) la disponibilità continuativa a fornire o a ricevere grosse partite di droga può integrare la partecipazione stabile al sodalizio anche se il ruolo è quello di fornitore o di acquirente all'ingrosso; la serialità e i rapporti continuativi sono indici rilevanti.
- L'identificazione tramite intercettazioni può essere ritenuta valida se supportata da elementi convergenti (menzione di nome e cognome, indirizzo corrispondente, conversazioni sull'utenza dell'imputato, riscontri di polizia e sentenze passate); dubbi isolati sull'attribuzione di singole conversazioni non sono necessariamente decisivi se il quadro complessivo è probante.
- La difesa deve confrontarsi nello specifico con la motivazione di merito, non limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già discusse in appello: la mera ripetizione delle stesse censure è spesso ritenuta aspecifica e porta all'inammissibilità del ricorso.
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