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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42191/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 23/05/2022 che li aveva confermati responsabili, riducendo tuttavia le pene a sei anni e mesi vari. Pierno ha dedotto genericamente l'assenza assoluta di prove e l'incongruenza tra imputazione e motivazione, sostenendo che la sentenza di appello avrebbe fatto riferimento a circostanze non descritte nell'imputazione e non avrebbe provato la sua partecipazione al sodalizio (capo A). Sacco ha contestato principalmente l'identificazione nei colloqui intercettati (sostenendo possibile confusione con il fratello Vincenzo e dubbio sull'attribuzione di una utenza telefonica) e la carenza di motivazione circa la sua partecipazione al sodalizio (capo B), chiedendo che si considerassero conversazioni favorevoli alla sua difesa e sottolineando contrasti nei rapporti con alcuni sodali che, secondo lui, escluderebbero l'affectio societatis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Pierno i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e genericamente formulati, privi di specificità e di correlazione puntuale alla motivazione impugnata; i giudici hanno ritenuto che l'appello avesse adeguatamente motivato la partecipazione del Pierno al sodalizio richiamando intercettazioni, controlli di polizia, riscontri con sentenze passate e rapporti con coimputati. Per Sacco il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproduceva questioni già esaminate e respinte in appello e chiedeva in realtà un riesame del merito: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito logica e coerente e ha ritenuto inesistenti vizi di legittimità. La Suprema Corte ha anche richiamato la giurisprudenza sul concetto di partecipazione stabile all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (anche per fornitori/ritenuti grossisti) e ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, commi 1, 2, 3

    L'art. 74 è interpretato come comprensivo sia dei fornitori all'ingrosso sia dei rivenditori abituali se sussiste una disponibilità continuativa e la consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione: la serialità delle condotte e i rapporti continuativi integrano l'"affectio societatis" e la partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti.

  • Legge 203/1991, art. 7

    L'aggravante prevista dall'art. 7 L. 203/1991 era stata esclusa in primo grado quanto al capo A relativo a Pierno; la Corte di Cassazione registra l'annotazione ma non ha ribaltato tale valutazione di merito.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1

    Richiama il limite di motivazione e di specificità richiesto per i motivi di ricorso in Cassazione: i ricorrenti devono dedurre i motivi nei limiti necessari per la motivazione; la genericità o l'assenza di specificità comportano inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    L'art. 591, comma 1, lett. c) è richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle doglianze quando esse non si confrontano adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    L'art. 616 è richiamato in tema di statuizione sulle spese per l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese (si rimanda al provvedimento per dettagli).

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici o privi di specificità e di correlazione puntuale alla motivazione impugnata sono inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente i punti di decisione censurati e le ragioni giuridiche e di fatto a supporto.
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti quando la decisione di merito è sostenuta da motivazione logica e coerente: le contestazioni che chiedono una riconsiderazione del compendio probatorio sono inammissibili o infondate.
  • Nell'ambito dei delitti di traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90) la disponibilità continuativa a fornire o a ricevere grosse partite di droga può integrare la partecipazione stabile al sodalizio anche se il ruolo è quello di fornitore o di acquirente all'ingrosso; la serialità e i rapporti continuativi sono indici rilevanti.
  • L'identificazione tramite intercettazioni può essere ritenuta valida se supportata da elementi convergenti (menzione di nome e cognome, indirizzo corrispondente, conversazioni sull'utenza dell'imputato, riscontri di polizia e sentenze passate); dubbi isolati sull'attribuzione di singole conversazioni non sono necessariamente decisivi se il quadro complessivo è probante.
  • La difesa deve confrontarsi nello specifico con la motivazione di merito, non limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già discusse in appello: la mera ripetizione delle stesse censure è spesso ritenuta aspecifica e porta all'inammissibilità del ricorso.

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