Sentenza del 11/04/2025 n. 37 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento n. ------/2022 relativo al 2017, notificato il 23 agosto 2022, con cui l’Agenzia aveva recuperato € 17.505 di IVA, oltre sanzioni, ritenendo applicabile alle prestazioni wellness rese nell’ambito dell’attività alberghiera l’aliquota ordinaria del 20% invece di quella ridotta del 10%. La società ha contestato, da un lato, la violazione dell’art. 10, comma 1, della L. 212/2000 nel procedimento di accertamento con adesione, sostenendo che l’Ufficio aveva confermato la propria posizione senza motivare adeguatamente il mancato accoglimento delle sue osservazioni; dall’altro, ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 633/1972, affermando che i trattamenti wellness erano accessori alla prestazione alberghiera e dovevano quindi seguirne l’aliquota IVA. L’Agenzia ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, sezione 1, con decisione del 25 marzo 2025, ha accolto il ricorso nel merito e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto accessorie le prestazioni wellness rispetto al soggiorno alberghiero, sia quando comprese in un pacchetto sia quando acquistate separatamente durante il soggiorno: l’accessorietà dipende dalla natura e dalla funzione delle prestazioni, non dalle modalità o dal momento dell’acquisto. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/1972, esse seguono l’aliquota della prestazione principale; la disciplina provinciale richiamata dalla normativa IVA conferma inoltre tale carattere accessorio. Il testo non riferisce una distinta statuizione sulla censura procedimentale relativa all’accertamento con adesione. Le spese di giudizio sono state interamente compensate per la complessità delle questioni e il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'accessorietà di una prestazione ( che comporta, a norma dell'art .12 DPR n. 633 del 1972, la sua tassazione con la medesima aliquota applicata alla prestazione principale) non può derivare né dalle modalità né dal momento del suo acquisto, ma dipende dalla sua natura intrinseca, che deve essere tale da consentire all'acquirente di soddisfare nel miglior modo possibile il bisogno al cui soddisfacimento è diretta la prestazione principale, nonché dalla volontà delle parti contraenti che concepiscono la prestazione accessoria come funzionalmente subordinata a quella principale.
L’accessorietà si valuta considerando la funzione concreta della prestazione rispetto a quella principale e la volontà contrattuale; non dipende dal fatto che il servizio sia acquistato insieme al soggiorno o separatamente, né dal momento dell’acquisto. Se è accessorio, il servizio è assoggettato alla stessa aliquota IVA della prestazione principale.
Tabella A, parte III, n. 120, allegata al D.P.R. 633/1972
Il Collegio ribadisce, inoltre, che il richiamo alla legislazione statale, contenuto al n. 120 della Tabella A, parte III^ dello stesso decreto, che si applica l'aliquota ridotta del 10 %, va ora riferito, tenuto conto delle modifiche normative intervenute (L. n. 135 del 2001, D.P.C.M. del 13 settembre 2002) alla legislazione delle Regioni risp. Delle Province Autonome e le norme emanate in materia dalla Provincia Autonoma (L.P.n. 58/1988, D.P.G.P. n. 11/1989, D.P.G.P. n. 30/2001) stabiliscono chiaramente la natura accessoria delle prestazioni di wellness & beauty rispetto alla prestazione principale ricettiva.
Il richiamo contenuto nella disposizione IVA alla legislazione in materia ricettiva deve essere letto, alla luce delle modifiche normative indicate dalla Corte, come riferito anche alla normativa delle Regioni e delle Province autonome. Le norme provinciali citate sono rilevanti, tramite tale rinvio, per qualificare i servizi wellness come accessori alla prestazione ricettiva e sostenere l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Legge 29 marzo 2001, n. 135 e D.P.C.M. 13 settembre 2002
Il Collegio ribadisce, inoltre, che il richiamo alla legislazione statale, contenuto al n. 120 della Tabella A, parte III^ dello stesso decreto, che si applica l'aliquota ridotta del 10 %, va ora riferito, tenuto conto delle modifiche normative intervenute (L. n. 135 del 2001, D.P.C.M. del 13 settembre 2002) alla legislazione delle Regioni risp. Delle Province Autonome e le norme emanate in materia dalla Provincia Autonoma (L.P.n. 58/1988, D.P.G.P. n. 11/1989, D.P.G.P. n. 30/2001) stabiliscono chiaramente la natura accessoria delle prestazioni di wellness & beauty rispetto alla prestazione principale ricettiva.
La Corte considera queste modifiche normative come fondamento per riferire il rinvio della disciplina IVA anche alla legislazione regionale e provinciale in materia ricettiva, rilevante per qualificare le prestazioni wellness.
L.P. 14 dicembre 1988, n. 58; D.P.G.P. 27 giugno 1989, n. 11; D.P.G.P. 18 giugno 2001, n. 30
Il Collegio ribadisce, inoltre, che il richiamo alla legislazione statale, contenuto al n. 120 della Tabella A, parte III^ dello stesso decreto, che si applica l'aliquota ridotta del 10 %, va ora riferito, tenuto conto delle modifiche normative intervenute (L. n. 135 del 2001, D.P.C.M. del 13 settembre 2002) alla legislazione delle Regioni risp. Delle Province Autonome e le norme emanate in materia dalla Provincia Autonoma (L.P.n. 58/1988, D.P.G.P. n. 11/1989, D.P.G.P. n. 30/2001) stabiliscono chiaramente la natura accessoria delle prestazioni di wellness & beauty rispetto alla prestazione principale ricettiva.
Pur non potendo disciplinare direttamente la materia fiscale, le norme provinciali sono considerate rilevanti per qualificare i servizi wellness come accessori alla ricettività, poiché la disciplina IVA richiama la normativa territoriale di settore.
Art. 10, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212
La società ha invocato questa disposizione per contestare la gestione del contraddittorio nell’accertamento con adesione, ma la sentenza non risulta decidere autonomamente tale censura: l’accoglimento è fondato sull’erronea applicazione dell’IVA alle prestazioni wellness.
Massime di principio
- Per stabilire se un servizio sia accessorio ai fini IVA, occorre valutarne la funzione e la relazione con la prestazione principale, non soltanto le modalità di vendita o il momento in cui viene acquistato.
- Un servizio wellness può essere accessorio al soggiorno alberghiero anche se richiesto e pagato separatamente durante il soggiorno, quando è funzionalmente diretto a migliorare il servizio ricettivo e il cliente lo considera subordinato a quest’ultimo.
- Quando una prestazione è accessoria ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/1972, segue l’aliquota IVA della prestazione principale.
- La normativa regionale o provinciale di settore può contribuire a qualificare la natura di una prestazione ai fini IVA quando la disciplina statale richiamata dalla norma fiscale rinvia alla legislazione territoriale; ciò non equivale ad attribuire all’ente territoriale il potere di legiferare in materia fiscale.
- La decisione non fornisce un principio autonomo sulla sufficienza della motivazione dell’Ufficio nel procedimento di accertamento con adesione, perché l’annullamento dell’atto è fondato nel merito sulla qualificazione delle prestazioni wellness.
Testo integrale
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