Sentenza del 09/04/2025 n. 296 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF pagata per gli anni 2016-2019 (importi indicati per ciascun anno) sostenendo una doppia imposizione economica: la quota di pensione corrispondente ai contributi a carico del lavoratore (circa 1/3 della pensione) sarebbe stata tassata dall'ESA in fase di accumulo mediante una "Tassa Interna" sui trattamenti (con conseguente mancata deducibilità dei contributi) e poi nuovamente tassata come reddito in Italia in fase di erogazione della pensione. Il ricorrente deduce dunque il diritto al rimborso perché, a suo avviso, la stessa remunerazione sarebbe stata già assoggettata a imposizione.
La decisione
L'istanza di rimborso è stata respinta. La giurisprudenza richiamata (Corte di Cassazione e orientamenti amministrativi) interpreta l'art. 8, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962 come norma di favore di stretta interpretazione applicabile agli "stipendi ed emolumenti" pagati durante il rapporto di lavoro ai dipendenti delle organizzazioni internazionali coordinate, e non alle pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto. Il Regolamento pensionistico delle organizzazioni coordinate (art. 42) prevede invece che le pensioni siano tassabili secondo la legislazione fiscale del paese di residenza e disciplina meccanismi come il tax adjustment (rimborso parziale delle imposte pagate), confermando la legittimità della tassazione nazionale delle pensioni. In ragione di ciò l'appello è stato respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
Legge 9 giugno 1977 n. 358 (ratifica Convenzione ESA-Stato Italiano)
Allegato I, art. XVIII, par. 1
Prevede l'applicazione di una imposta autonoma (Tassa Interna) sui trattamenti ed emolumenti corrisposti dall'ESA; tale imposta comporta che i contributi previdenziali a carico del lavoratore non siano dedotti dal lordo nel regime ESA
d.P.R. 2083/1962
art. 8, primo comma, lett. c)
È norma speciale di stretta interpretazione che concede esenzione solo per "stipendi ed emolumenti" corrisposti al personale civile in servizio presso i quartieri generali interalleati; non si estende alle pensioni percepite dopo la cessazione del rapporto
Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate
Stabilisce che le pensioni e gli adeguamenti sono tassabili come redditi secondo la legislazione del paese in cui risiede il beneficiario; prevede calcolo delle imposte, detrazioni e il meccanismo del tax adjustment, implicando che la tassazione nazionale delle pensioni è legittima
Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/12/2009, n. 285/E
Conferma la ratio per cui il regime agevolativo relativo alle organizzazioni internazionali si applica in relazione all'attività istituzionale svolta in servizio e non alle pensioni successive alla cessazione del rapporto
Giurisprudenza di riferimento
Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 marzo 2023, n. 6794; Cass. 15/01/2019, n. 705; Cass. 14/02/2019, n. 4422; Cass. 16/09/2020, n. 19287
La giurisprudenza ha costantemente escluso l'estensione dell'esenzione prevista per stipendi ed emolumenti in servizio anche alle pensioni, confermando che le pensioni di ex dipendenti di organizzazioni internazionali sono assoggettabili alla tassazione nazionale del paese di residenza
Massime di principio
- L'esenzione prevista per il personale in servizio presso organizzazioni internazionali (art. 8 d.P.R. 2083/1962) si applica solo a stipendi ed emolumenti erogati durante il rapporto di lavoro e non alle pensioni successive alla cessazione del rapporto.
- La presenza di una "Tassa Interna" applicata dall'organizzazione internazionale sui trattamenti non impedisce, di per sé, che lo Stato di residenza del pensionato assoggetti la pensione a imposizione ai sensi del proprio ordinamento fiscale.
- Per i pensionati di organizzazioni coordinate è rilevante il Regolamento pensionistico dell'organizzazione (es. art. 42) che tipicamente prevede la tassazione delle pensioni secondo la legge nazionale e meccanismi quali il tax adjustment, che è distinta dalla completa esenzione.
- Una richiesta di rimborso per presunta doppia imposizione richiede la prova di una norma o di un trattato che effettivamente esenti la pensione dalla tassazione nello Stato di residenza; l'interpretazione restrittiva delle norme speciali gioca a favore dell'amministrazione finanziaria.
- In situazioni analoghe conviene verificare: (a) il testo della convenzione/accordo specifico con l'organizzazione; (b) il regolamento pensionistico dell'organizzazione; (c) la giurisprudenza nazionale consolidata; (d) l'eventuale meccanismo di tax adjustment offerto dall'organizzazione prima di esperire rimedi verso l'amministrazione fiscale nazionale.
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