Sentenza del 09/04/2025 n. 70 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva utilizzato per compensazione un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato nel 2015 (utilizzato nel 2016) per euro 57.415,93. L'Agenzia ha emesso atto di recupero contestando l'indebita compensazione per mancanza del presupposto costitutivo (assenza di attività di R&S secondo la normativa) e per violazione dell'art. 17 del d.lgs. n.241/1997. La ricorrente ha contestato l'atto eccependo: legittimità della qualificazione delle attività come R&S (descrizione del progetto e relazione del 2015), legittimo affidamento e cambi di orientamento dell'Amministrazione, valore/ vincolatività del Manuale di Frascati, mancanza del parere MISE, decadenza dell'azione di recupero ovvero, in subordine, illegittimità della sanzione, e incertezza normativa che renderebbe inapplicabili le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato le doglianze sulla qualificazione dell'attività come R&S: ha ritenuto che le attività descritte dalla società (miglioramenti tecnici, prototipazione per nuovi modelli e sfruttamento di potenzialità tecnologiche esistenti) rientrano nella categoria delle modifiche ordinarie/di efficientamento escluse dalla nozione di R&S ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.145/2013 (come modificato). Ha inoltre ritenuto ammissibile l'uso del Manuale di Frascati come criterio interpretativo anche per annualità antecedenti al suo recepimento formale, e ha stabilito che il parere del MISE è facoltativo (quindi la sua mancata acquisizione non viziava l'atto). Quanto alla natura dell'inesistenza del credito, la Corte ha ritenuto che mancasse un elemento costitutivo e che la inesistenza non fosse facilmente rilevabile con controlli automatizzati. Tuttavia, sul punto delle sanzioni lamentate dal contribuente, la Corte ha accolto il ricorso: ha annullato le sanzioni per l'obiettiva incertezza interpretativa esistente sulla disciplina e sugli orientamenti applicativi. Le spese sono compensate. Quindi: recupero del credito confermato, sanzioni annullate.
Norme richiamate
art. 3 del d.l. n.145/2013
Definisce i limiti della nozione di ricerca e sviluppo escludendo modifiche ordinarie o periodiche anche se migliorative; la Corte lo applica per escludere l'attività descritta dalla società dall'ambito R&S.
art. 1 comma 35 della legge n. 190/2014
Richiamata come novella che valorizza l'esclusione delle modifiche ordinarie dalla R&S; usata in combinazione con l'art.3 citato per interpretare il perimetro agevolabile.
art. 1 comma 20 della legge n. 160/2019
Norma che recepisce il Manuale di Frascati; la Corte osserva che il Manuale può valere come criterio interpretativo anche per periodi anteriori al recepimento formale.
Manuale di Frascati / Comunicazione Commissione UE 2014 (198/01)
Assunto come elemento interpretativo autorevole per i requisiti della R&S (novità, creatività, incertezza, sistematicità, riproducibilità); la Corte ritiene il Manuale utilizzabile anche per valutare progetti 2015.
art. 17 del d.lgs. n.241/1997
Articolo richiamato nell'atto di recupero dall'Agenzia (contestata dalla ricorrente); la Corte non ha ritenuto decisiva la doglianza in tal senso rispetto al merito dell'esistenza del credito.
art. 27 comma 16 del d.l. n.185/2008
Richiamato in riferimento alla nozione di inesistenza del credito e alla difficoltà di riscontrabilità mediante controlli automatici; la Corte l'ha utilizzato per qualificare l'inesistenza del credito come non agevolmente individuabile con controlli automatizzati.
art. 6 comma 2 del d.lgs. n.472/1997
Norma richiamata dalla ricorrente per invocare l'inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa; la Corte accoglie il principio che in presenza di obiettiva incertezza interpretativa le sanzioni possono essere dichiarate inapplicabili.
art. 10 comma 3 della legge n.212/2000 (Statuto del contribuente)
Usata come presidio per la tutela dell'affidamento e per la possibilità di escludere sanzioni in caso di errore di interpretazione maturato in condizioni di incertezza.
art. 8 comma 1 del d.lgs. n.546/1992
Richiamato tra le norme di riferimento per la disciplina processuale e le tutele del contribuente in materia di sanzioni e contenzioso amministrativo-tributario.
Nota MEF 29.9.2017
Citata dalla ricorrente a sostegno della qualificazione dell'attività come R&S; la Corte non l'ha ritenuta sufficiente a provare i requisiti richiesti dalla normativa.
Massime di principio
- Per ottenere il credito d'imposta per R&S occorre dimostrare elementi concreti di novità, rischio di insuccesso scientifico/tecnologico, sistematicità e riproducibilità: semplici migliorie o attività di efficientamento/creazione di nuovi modelli per soddisfare il mercato sono generalmente escluse.
- Il Manuale di Frascati e la Comunicazione UE 198/01 sono strumenti interpretativi autorevoli e possono essere utilizzati come criterio già per periodi antecedenti al loro recepimento formale nei testi nazionali; pertanto vanno considerati nelle valutazioni probatorie.
- La mancata acquisizione del parere del MISE, ove prevista come facoltativa dalla normativa secondaria, non annulla automaticamente l'atto di recupero.
- Quando la negazione del beneficio si fonda su l'assenza di un elemento costitutivo della agevolazione (inesistenza del credito), l'Amministrazione può recuperare anche oltre i termini ordinari dei controlli automatizzati, se l'inesistenza non era agevolmente rilevabile.
- Le sanzioni tributarie possono essere annullate se il contribuente prova che l'errore è maturato in condizioni di obiettiva incertezza interpretativa (es. plurimi orientamenti giurisprudenziali discordanti o archi normativi complessi): pertanto, anche se il credito è disconosciuto, le sanzioni non sono automatiche.
- In fase di progettazione della documentazione probatoria è fondamentale descrivere con dettaglio tecnico gli elementi innovativi, gli ostacoli tecnico-scientifici superati e i criteri di sperimentazione per sostenere la qualificazione come R&S.
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