Sentenza del 11/04/2025 n. 339 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
ASPI impugnava l'avviso di accertamento TOSAP 2015 (euro 31.294) relativo all'occupazione di suolo pubblico tramite tre cavalcavia e un sottopasso (tre spazi sottostanti e uno sovrastante). ASPI sosteneva l'inesistenza del presupposto impositivo ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n.507/1993 perché non vi era atto di concessione/autorizzazione comunale, l'occupazione derivava da concessione statale e il bene era demaniale dello Stato (quindi esente), e contestava altresì entità del tributo e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (Marche) ha accolto l'appello proposto da A. T. S.r.l., riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto applicabili gli artt. 38 e 39 D.Lgs. 507/1993 all'occupazione del soprassuolo e sottosuolo da parte di infrastrutture autostradali, consolidando l'interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui la società concessionaria è soggetto passivo della TOSAP anche se il bene è demaniale e di proprietà dello Stato. È stata inoltre confermata l'applicabilità delle sanzioni annuali per omissione/infedeltà di denuncia. Le spese di questo grado di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 38
Il presupposto oggettivo della TOSAP è l'occupazione di qualsiasi natura di spazi/aree pubbliche, comprese occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo; le occupazioni anche sine titulo sono tassabili.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 39
Individua il soggetto passivo: titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto; quindi il concessionario è soggetto passivo quando esercita l'occupazione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 49, comma 1, lett. a
L'esenzione per lo Stato si applica solo se l'occupazione è riconducibile direttamente allo Stato; non opera quando l'occupazione è posta in essere dal concessionario che sfrutta economicamente l'opera.
Codice Civile - art. 822
Riconoscimento della natura demaniale dell'autostrada: la demanialità dell'opera non impedisce l'assoggettamento a TOSAP se l'occupazione è esercitata dal concessionario.
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - art. 143
Disciplina la concessione per lavori pubblici e riconosce al concessionario il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico dell'opera per la durata concessa, supportando l'attribuzione della soggettività passiva alla concessionaria.
Massime di principio
- L'occupazione del soprassuolo o del sottosuolo comunale tramite infrastrutture autostradali è soggetta a TOSAP anche se non esiste autorizzazione comunale formale: rileva il fatto oggettivo dell'occupazione.
- L'esenzione per lo Stato prevista dall'art.49 D.Lgs. 507/1993 si applica solo se l'occupazione è posta in essere dallo Stato stesso; la mera proprietà statale o la pianificazione statale non esentano il concessionario che gestisce e sfrutta economicamente l'opera.
- Il concessionario dell'opera pubblica che esercita autonomamente funzioni di gestione e sfruttamento è soggetto passivo della TOSAP, perché l'occupazione va imputata a chi limita l'uso pubblico del suolo nell'interesse proprio o economico.
- L'assenza di un titolo comunale (concessione/autorizzazione) non impedisce l'accertamento: anche le occupazioni 'di fatto' sono tassabili salvo specifiche esenzioni.
- Le sanzioni per omissione o infedele dichiarazione si applicano annualmente: l'obbligo di denuncia si rinnova ogni anno e la violazione è sanzionabile per ogni periodo d'imposta interessato.
- In contenziosi simili, è decisivo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione: le sentenze di merito devono confrontarsi con questi principi, difficilmente superabili senza argomentazioni specifiche e convincenti.
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