Sentenza del 10/04/2025 n. 9446 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento notificato il 18 marzo 2014 per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Agenzia aveva disconosciuto la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati in Svizzera. Aveva lavorato per la società svizzera dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e determinato il reddito imponibile in Italia secondo la retribuzione convenzionale prevista dall’art. 51, comma 8-bis, TUIR, deducendo poi i contributi ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR. Contestava la violazione e falsa applicazione di tali disposizioni, sostenendo che i contributi non deducibili nella determinazione del reddito da lavoro dipendente fossero comunque deducibili dal reddito complessivo. L’accertamento aveva comportato maggior reddito, maggiori addizionali regionale e comunale e sanzioni per complessivi 17.142 euro. I giudici di merito avevano respinto il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l’esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito convenzionale da lavoro dipendente non impedisce di dedurli dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 TUIR; non occorre inoltre che il lavoratore abbia un sostituto d’imposta in Italia. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione; l’Amministrazione è stata condannata per il giudizio di legittimità a pagare 3.100 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, 200 euro per anticipazioni e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
In mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir dal reddito complessivo, nella determinazione di quest'ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 8 bis, del Tuir.
Il regime convenzionale del reddito da lavoro dipendente all’estero può escludere la deduzione dei contributi nella determinazione di quella specifica categoria reddituale, ma non ne preclude, in assenza di un’espressa disposizione, la deduzione dal reddito complessivo.
Art. 10, comma 1, lettera e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
In mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir dal reddito complessivo, nella determinazione di quest'ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 8 bis, del Tuir.
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori rientranti nella disposizione sono deducibili dal reddito complessivo quando non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che lo compongono. L’indeducibilità nella categoria del lavoro dipendente costituisce, in questo caso, il presupposto per la deduzione complessiva.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La deducibilità va valutata distinguendo tra determinazione delle singole categorie di reddito e determinazione del reddito complessivo: l’esclusione applicabile a una categoria non si estende automaticamente al reddito complessivo.
- Per negare una deduzione dal reddito complessivo occorre una disposizione espressa; non basta una lettura restrittiva o il fatto che l’onere non sia deducibile nella determinazione di uno specifico reddito.
- I contributi previdenziali obbligatori versati all’estero possono essere dedotti dal reddito complessivo, anche quando il reddito da lavoro dipendente estero è calcolato con retribuzioni convenzionali e la deduzione è esclusa nel calcolo di quella categoria.
- La deduzione riconosciuta non dipende, secondo la decisione, dalla presenza di un sostituto d’imposta in Italia.
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