Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/04/2025 n. 9448 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 6 dicembre 2012 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, chiedendo complessivamente 598.314,00 euro per maggiori imposte e sanzioni relative a redditi non dichiarati. Il contribuente contestava, tra l’altro, il raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che fosse necessario inviare la denuncia penale entro il termine ordinario; contestava inoltre la quantificazione delle disponibilità finanziarie assoggettate a prelievo presuntivo, l’obbligo di monitoraggio in presenza di partecipazioni intestate a società fiduciarie italiane e la proporzionalità delle sanzioni. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso il 9 novembre 2015; la CTR della Campania aveva rigettato l’appello il 9 maggio 2017, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Il primo motivo, sul raddoppio dei termini, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della CTR era conforme alla giurisprudenza: per gli avvisi già notificati nel regime applicabile al caso era sufficiente l’astratta configurabilità di un reato che comportasse l’obbligo di denuncia, senza che fosse necessaria la presentazione della denuncia entro il termine ordinario né un accertamento penale definitivo. L’avviso relativo al 2006, notificato il 6 dicembre 2012, rientrava nel termine raddoppiato, fissato al 31 dicembre 2015. Gli altri tre motivi, riguardanti quantificazione, monitoraggio e proporzionalità delle sanzioni, sono stati dichiarati inammissibili perché il contribuente non aveva impugnato in cassazione la statuizione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.800 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile ratione temporis

    A tal proposito, deve rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l'unica condizione prevista è quella dell'obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall'adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo.

    Nel regime applicabile agli avvisi già notificati prima delle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini dipende dall’esistenza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale; non occorre che la denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia iniziata l’azione penale o che il reato sia stato accertato definitivamente.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre ragioni per modificarne l’orientamento.

  • Art. 342 c.p.c. e art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I motivi di appello devono essere specifici. Se la sentenza di secondo grado dichiara l’appello inammissibile per difetto di specificità, in cassazione occorre contestare quella statuizione; non è sufficiente riproporre le questioni di merito che la CTR non ha esaminato.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti, il ricorrente soccombente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti soggetti al regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini può operare quando gli elementi della violazione rendono astrattamente configurabile un reato tributario con obbligo di denuncia; non è necessario dimostrare che la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario o che il procedimento penale si sia concluso con una condanna.
  • Se il giudice d’appello dichiara l’impugnazione inammissibile per carenza di specificità, il ricorso per cassazione deve censurare proprio la ragione processuale dell’inammissibilità. Le contestazioni di merito non esaminate non possono essere riproposte autonomamente come se la decisione di merito fosse stata pronunciata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza sulle spese e, se sussistono i presupposti di legge, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.