Cassazione Civile, Ordinanza n. 03853/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente edilizia residenziale)
La controversia
L'ente proprietario di immobili destinati a edilizia residenziale impugnava, in cassazione, la sentenza della giustizia tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte del giudice di primo grado, del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2015 emesso dal Comune. La controversia verteva sulla debenza dell'IMU per alloggi di proprietà dell'ente: il ricorrente sosteneva che gli immobili avessero natura di "alloggi sociali" e quindi fossero esenti, contestando altresì l'affermazione dei giudici di merito secondo cui sarebbe stato necessario presentare una dichiarazione di variazione IMU ai fini del beneficio, nonché l'erroneo richiamo della disciplina applicabile e la distinzione tra esenzione per alloggi sociali e detrazione prevista per gli alloggi ex IACP. I motivi dedotti in cassazione erano nove; tra quelli esaminati, il secondo era diretto a censurare una pronuncia su una questione non devoluta, i motivi terzo e quarto denunciavano omessa pronuncia e omesso esame circa la natura di alloggi sociali, il quinto denunciava omessa pronuncia sulla necessità della dichiarazione IMU, mentre il sesto, settimo, ottavo e nono contestavano la corretta applicazione delle norme IMU e la distinzione tra esenzione e detrazione.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo per difetto di interesse, ha accolto il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo nei limiti illustrati in motivazione, e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'erronea applicazione da parte del giudice di merito della disciplina IMU sugli alloggi sociali e sulla mancata distinzione tra l'esenzione prevista per gli alloggi sociali e la diversa detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, oltre che sull'erroneo rilievo attribuito all'obbligo dichiarativo ai fini dell'esenzione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
È richiamato per la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale in materia IMU.
L'interesse ad impugnare deve consistere in un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta un interesse astratto alla corretta soluzione della questione.
È evocato come parametro del vizio di extrapetizione e di omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
Richiamato dalla ricorrente come disposizione erroneamente applicata dai giudici di merito al posto della disciplina successiva, in tema di esenzioni IMU.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. con mod. dalla l. n. 214/2011
Nel testo novellato, è la norma che prevede l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
art. 1, comma 707, l. n. 147/2013
È richiamato come norma modificativa della disciplina IMU applicabile ratione temporis.
art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992
È menzionato nel percorso ricostruttivo della disciplina degli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013
Ha differenziato per la prima volta il trattamento delle unità immobiliari di cooperative edilizie e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, prevedendo l'esenzione solo per le prime e una diversa disciplina per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica.
art. 4, d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013
È richiamato come fonte dell'esenzione applicabile agli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011, conv. con mod. dalla l. n. 214/2011
Prevede una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, distinguendoli dagli alloggi sociali esenti.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013
Impone al soggetto passivo la dichiarazione, a pena di decadenza, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo, cioè per la detrazione prevista per gli alloggi ivi contemplati.
art. 14 preleggi
È richiamato per ribadire che le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, senza spazio per analogia o interpretazione estensiva.
D.M. 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture
Definisce gli "alloggi sociali"; solo gli immobili riconducibili a tale definizione possono beneficiare dell'esenzione IMU richiamata dalla Corte.
È citato per il deposito della memoria da parte del ricorrente.
art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
È richiamato come riferimento normativo degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi finalità analoghe agli IACP.
Massime di principio
- In materia tributaria, le esenzioni e agevolazioni sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere il beneficio per analogia a fattispecie non espressamente ricomprese dalla norma.
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi sociali costituiscono fattispecie distinte; la presenza della detrazione prevista per i primi esclude un'assimilazione automatica ai secondi.
- L'esenzione IMU per gli alloggi sociali spetta solo agli immobili che, oltre a essere destinati alla locazione, rientrino nella definizione normativa di "alloggio sociale" dettata dal decreto ministeriale competente.
- L'onere dichiarativo previsto dalla disciplina agevolativa opera per i benefici di detrazione previsti dal decreto-legge 102/2013, ma non può essere automaticamente trasposto all'esenzione IMU introdotta dalla disciplina successiva sugli alloggi sociali.
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile per difetto di interesse quando la parte contesta una questione rispetto alla quale afferma essa stessa di non avere interesse concreto all'impugnazione o di non averla devoluta come motivo decisivo.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello può condurre alla cassazione con rinvio, ma la Corte può evitare il rinvio quando la questione omessa sia decidibile nel merito sulla base degli elementi già acquisiti, per ragioni di economia processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03835/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03836/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03837/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03838/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03839/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03840/2025 del 15/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →