Sentenza del 10/06/2015 n. 12031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento Ici per gli anni 2000, 2001 e 2002, relativi a un terreno edificabile in comproprietà. La contribuente ne aveva contestato la motivazione, sostenendo che non fosse possibile ricostruire come il Comune avesse determinato il valore imponibile. La CTR della Lombardia aveva accolto il ricorso per questo vizio, ritenendo insufficiente il generico richiamo ai dati dell'Ute riportato in un prospetto sul retro degli avvisi. Il Comune ha proposto tre motivi: (1) gli avvisi erano motivati perché indicavano dati catastali, edificabilità, dati Ute e importi richiesti; (2) una precedente sentenza definitiva, relativa all'Ici 1999 sulla stessa area e tra le stesse parti, avrebbe già riconosciuto adeguata la motivazione di un avviso analogo; (3) la CTR avrebbe omesso di valutare documenti a sostegno dei valori, tra cui una delibera comunale del 2001, dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare e un atto di compravendita del 1998.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Il motivo sul giudicato esterno è stato ritenuto anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il Comune non aveva riprodotto gli atti necessari a verificare l'identità degli avvisi; è stato comunque giudicato infondato, perché il giudicato sulla motivazione di un avviso relativo a un'altra annualità non si estende a vizi formali o motivazionali specifici del singolo atto. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la CTR non potesse concludere per l'insufficienza della motivazione senza esaminare direttamente i dati catastali e il prospetto allegato, che, secondo quanto risultava dagli atti e dal precedente relativo al comproprietario, riportavano elementi utili a ricostruire la valutazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Lombardia per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa definitivamente la validità degli avvisi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, rilevante pro tempore, prevede che per le aree fabbricabili la base imponibile dell'Ici è costituita dal valore venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione. Tale valore deve desumersi in coerenza con un ben preciso quadro di parametri, avendo riguardo cioè (i) alla zona territoriale di ubicazione, (ii) all'indice di edificabilità, (iii) alla destinazione d'uso consentita, (iv) agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, (v) ai prezzi medi rilevanti sul mercato dalla vendita di aree di analoghe caratteristiche.
Per le aree edificabili, il valore imponibile Ici va determinato facendo riferimento al valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposta e considerando i parametri elencati dalla norma. La Corte precisa però che questi criteri non impongono di ignorare il valore catastale quando tale valore risulta dai dati dell'immobile censito presso gli uffici competenti.
L'autonomia di ciascun periodo d'imposta non vale a escludere che possano esistere elementi comuni a più periodi, il cui accertamento giudiziale, in relazione a un periodo, possa fare stato, con forza di giudicato, nel giudizio su un periodo d'imposta diverso. Ma resta ovvio che il giudizio non deve vertere sull'annullamento dell'atto per motivi formali o per vizi di motivazione, che attengono alla specificità di ciascun atto, non a elementi comuni afferenti il tributo e i relativi presupposti.
Il giudicato relativo a un periodo d'imposta può rilevare in un giudizio su un'altra annualità quando riguarda elementi comuni del tributo o dei suoi presupposti. Non può invece precludere la contestazione di vizi formali o motivazionali propri di uno specifico avviso di accertamento.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è richiamata soltanto per indicare la memoria depositata dal Comune nel giudizio di cassazione; il provvedimento non ne enuncia né applica uno specifico principio interpretativo.
Massime di principio
- Quando si contesta la motivazione di un avviso relativo a un'area edificabile, occorre esaminare l'atto nel suo complesso, compresi gli allegati e i prospetti che ne costituiscono parte integrante: il giudice non dovrebbe dichiararlo immotivato senza verificare i dati concretamente riportati e la loro idoneità a rendere comprensibile la determinazione dell'imponibile.
- La motivazione dell'accertamento deve consentire al contribuente di comprendere gli elementi utilizzati per determinare il valore imponibile; per le aree edificabili rilevano i parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992. La decisione non stabilisce però che la presenza di dati catastali o di un richiamo all'Ute sia sempre, da sola, sufficiente: dispone un nuovo esame concreto degli avvisi.
- Il giudicato formatosi su un'annualità può avere efficacia in un'altra annualità per questioni comuni relative al tributo o ai suoi presupposti, ma non determina automaticamente la validità della motivazione di avvisi distinti, che va valutata per ciascun atto.
- Chi invoca in cassazione atti o precedenti decisivi deve indicarne e riprodurne in modo adeguato il contenuto, così da consentire alla Corte di verificare i presupposti della censura; in difetto, il motivo può essere inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La cassazione con rinvio per un nuovo esame non equivale a una decisione definitiva sulla legittimità degli avvisi: il giudice di rinvio deve svolgere la verifica indicata dalla Corte e provvedere anche sulle spese.
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