Cassazione Penale, Ordinanza n. 19952/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo attenesse al trattamento punitivo e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da manifeste illogicità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 settembre 2024, deducendo un unico motivo di impugnazione: vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura mirava, in sostanza, a contestare la valutazione compiuta dal giudice di merito in punto trattamento sanzionatorio e ostatività alla concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, richiamando in particolare le ragioni ostative indicate a pagina 6 della decisione di appello.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo un vizio motivazionale effettivo, non la mera contestazione del trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è di per sé sindacabile in cassazione quando si risolva in una diversa lettura del trattamento sanzionatorio, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di attenuanti generiche si arresta dinanzi a una motivazione che dia conto delle ragioni ostative alla concessione del beneficio e valuti le deduzioni difensive in modo non apparente.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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