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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39782/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge (art. 141-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 16-quater, comma 3, d.l. n. 9/1991 conv. I. 82/1991) per la mancata acquisizione del verbale illustrativo delle dichiarazioni di collaborazione e per l'omessa valutazione della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale; deduce che il verbale sarebbe appendice dell'interrogatorio e la sua mancata redazione corretta renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni; 2) violazione di legge (art. 416-bis.1, comma 3-bis cod. pen.) per aver escluso l'ammissione del verbale di collaborazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dimostrato che i fatti contestati rientravano tra quelli che legittimano la collaborazione e i benefici premiali; 3) vizio della motivazione per essere questa apparente e laconica, insufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Sui primi due motivi ha rilevato che il ricorrente non ha specificato quale verbale si intendeva introdurre, in quale contesto era stato reso né la diretta riferibilità delle dichiarazioni al reato contestato; inoltre non si era confrontato con la motivazione della corte d'appello che aveva osservato l'assenza di una richiesta di acquisizione del verbale nella fase del rito abbreviato. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la sentenza d'appello ha motivato richiamando e condividendo la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme) e la valutazione probatoria è risultata congrua. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Lloyd's Assicurazioni pari a euro 1.600 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 141-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 141-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'acquisizione del verbale illustrativo della collaborazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha evidenziato che non era stata prospettata richiesta di acquisizione nella fase abbreviata.

  • art. 16-quater, comma 3, d.l. n. 9/1991 conv. nella l. 82/1991

    art. 16-quater, comma 3, d.l. 9/1991 conv. nella l. 82/1991

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle dichiarazioni di collaboratore; la Corte ha ritenuto non sufficientemente specificato il nesso tra il verbale e la fattispecie contestata.

  • art. 416-bis.1, comma 3-bis cod. pen.

    art. 416-bis.1, comma 3-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il verbale avrebbe dimostrato rilevanza ai fini della collaborazione e dei benefici premiali; la Corte ha però escluso l'assunzione del motivo per genericità e per mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento ai limiti della relazione motivazionale che il ricorso deve rispettare; la Corte ha ridotto la riproduzione dei motivi nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Richiamata quale base normativa per l'inammissibilità del ricorso quando manca specificità e correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la condanna alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 99, 81, 642 cod. pen.

    artt. 99, 81, 642 cod. pen.

    Riferimento alle norme penali relative ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado; non oggetto diretto del motivo di cassazione ma presenti nel contesto processuale.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: indicare esattamente i documenti o atti contestati, il contesto in cui sono stati prodotti e il nesso di rilevanza rispetto ai fatti contestati; l'aspecificità comporta inammissibilità.
  • Non è sufficiente riproporre in cassazione gli stessi motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della corte d'appello; tale reiterazione generica porta all'inammissibilità.
  • La mancata sollecitazione tempestiva (in particolare in riti speciali come l'abbreviato) della acquisizione di documenti determinanti può essere considerata rinuncia o incapacità di porre la questione in sede propria, e la Corte può ritenere il motivo infondato se non è stato prospettato nel momento processuale adeguato.
  • La presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello concordi) rende più difficile il successo di censure sulla motivazione in cassazione: occorre dimostrare errori giuridici o vizi logici concreti e specifici.
  • Le impugnazioni manifestamente generiche o prive di confronto critico con le argomentazioni delle decisioni impugnate possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche e condanne al pagamento delle spese processuali.

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