Cassazione Civile, Ordinanza n. 25125/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione di giurisdizione sollevata con i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società italiana che organizza viaggi e pacchetti turistici conveniva in giudizio davanti al Tribunale una società con sede a Hong Kong, chiedendone la condanna a tenerla indenne e manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da un altro giudizio promosso da due passeggeri. La domanda di manleva si fondava sull’assunto che, durante un viaggio turistico in Laos, si fosse verificato un sinistro stradale con danni ai trasportati e che tale evento fosse riconducibile a inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società estera, incaricata di prestare servizi turistici, tra cui il trasporto nella zona del sinistro. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando il giudice del Laos quale forum contractus e Hong Kong quale forum rei. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione; la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 3 l. n. 218/1995, dell’art. 4 Convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 Regolamento UE n. 1215/2012 in tema di giurisdizione internazionale in materia di turismo; 2) violazione dell’art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles e dell’art. 7, n. 1, Regolamento UE n. 1215/2012, nonché delle norme del Codice del turismo e del Codice del consumo sui diritti del turista/consumatore; 3) violazione dell’art. 6, comma 2, Convenzione di Bruxelles e dell’art. 8, n. 1, Regolamento UE n. 1215/2012. Tuttavia, nelle more le parti depositavano rinuncia al ricorso con adesione della controparte e istanza di compensazione delle spese.
Norme richiamate
rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso
La rinuncia al ricorso, una volta intervenuta con l’adesione dell’altra parte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
con adesione dell'altra parte ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
L’adesione della controparte alla rinuncia consente di definire il giudizio nei termini dell’estinzione concordata.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di estinzione del ricorso per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando le parti ne abbiano chiesto la compensazione.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995
Invocato dalla ricorrente come norma sulla giurisdizione internazionale, ma non applicato per effetto dell’estinzione del giudizio.
art. 4 della Convenzione di Bruxelles
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles
Invocato quale criterio di giurisdizione internazionale, senza decisione nel merito.
art. 6 del Regolamento UE 1215/2012
dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012
Invocato dalla ricorrente come base di giurisdizione internazionale, ma non esaminato.
art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968
art. 5,n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968
Invocato in relazione al luogo di adempimento dell’obbligazione, senza scrutinio decisorio.
art. 7, n. 1, del Regolamento UE 1215/2012
art. 7 , n. 1 , del Regolamento UE 1215/2012
Invocato in via subordinata come foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione, non deciso.
art. 43, comma 2, D.lgs. n. 79/2011
art. 43,comma 2 , D.lgs . n. 79 /2011
Richiamato per la disciplina dei diritti del turista, senza valutazione di merito.
art. 66 bis D.lgs. n. 206/2005
art. 66 bis D.lgs. n.206/2005
Richiamato come norma del codice del consumo in tema di tutela del consumatore, ma non applicato.
art. 32, comma 3, D.lgs. n. 79/2011
richiamato dall’art. 32, co mma 3 D.lgs.n. 79/2011
Richiamato in relazione alla disciplina del turismo e del consumatore, senza decisione nel merito.
art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968
art. 6, comma2 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968
Invocato sul cumulo soggettivo di domande o convenuti, ma non esaminato.
art. 8, comma 1, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012
art. 8, comma 1 , n. 2 , del Regolamento UE n. 1215/2012
Invocato quale criterio di connessione per la giurisdizione, ma non scrutinato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sulle questioni di giurisdizione o di merito prospettate nel ricorso.
- In caso di estinzione del ricorso per rinuncia concordata e richiesta comune di compensazione, può non esservi statuizione sulle spese.
- Le norme invocate nei motivi di ricorso restano prive di applicazione concreta se il processo si chiude per causa estintiva prima della decisione sul merito.
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