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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16221/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari alcuni avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, con i quali le venivano imputati maggiori redditi da partecipazione societaria. Gli atti derivavano da un accertamento effettuato nei confronti della società di capitali di cui era socia, fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa. La contribuente sosteneva di non avere mai percepito utili "in nero", di non avere rivestito cariche gestorie e di non essere in grado, per carenza di competenze professionali, di intervenire nella gestione sociale. In Cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d’appello, lamentando che non fosse stato riscontrato il motivo di gravame relativo alla prova della mancata percezione di utili extracontabili, anche mediante documentazione bancaria; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva trascurato la documentazione sulle movimentazioni bancarie offerta a prova dell’assenza di distribuzione degli utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR non presentava una motivazione meramente apparente: la decisione di merito era comprensibile e spiegava che la contribuente non aveva fornito una prova idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, limitandosi a deduzioni generiche e a un richiamo non specifico alla documentazione prodotta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., oltre che perché diretto, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata violasse tale disposizione.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la pronuncia d’appello contenesse una motivazione completa e intellegibile.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per doppia conforme e comunque diretta a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha applicato la disciplina della doppia conforme, ritenendo preclusa la censura ex art. 360, n. 5, quando le sentenze di primo e secondo grado coincidono nel medesimo nucleo decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a società a ristretta base partecipativa, i maggiori ricavi extracontabili accertati in capo alla società consentono di presumere la distribuzione degli utili ai soci, salva prova contraria specifica e concreta dell’accantonamento o del reinvestimento dei proventi.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non ricorre se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non sono sufficienti deduzioni generiche o richiami non specifici alla documentazione: il contribuente deve allegare e dimostrare in modo puntuale i fatti idonei a provare l’accantonamento o il reinvestimento.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inoltre preclusa quando ricorre la doppia conforme nei limiti di cui all’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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