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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28396/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mele, tramite il suo difensore, impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per minaccia (art. 612 c.p.) e, riformando il primo grado, per calunnia (art. 368 c.p.). I motivi principali: violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione per presunta riforma in peius senza rinnovazione dell'istruttoria e travisamento delle prove dichiarative; mancata considerazione dello stato d'animo che avrebbe giustificato la falsa ricostruzione dei fatti (esimente/attenuante di stato d'ira o alterazione); errore nella qualificazione come minatoria della frase pronunciata davanti all'automobile ("Ti ammazzo coglione") e omissione del riconoscimento dell'attenuante per provocazione (art. 62 n.2 c.p.); richiesta in subordine di applicazione della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) o, in subordine, rinuncia al beneficio della sospensione condizionale; censura sulla determinazione della pena (mancanza di motivazione sul calcolo della pena-base, delle diminuzioni e degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.) e mancata applicazione della diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p. per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la Corte di appello poteva riformare il giudizio senza rinnovare l'istruttoria perché si era fondata su elementi non meramente dichiarativi e ha ritenuto attendibile la valutazione circa l'assenza di persistenza dello stato emotivo tale da giustificare le accuse calunniose. Ha confermato la sussistenza del reato di minaccia in ragione della condotta e della frase "Ti ammazzo coglione", idonea a generare spavento. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rilevando l'assenza, nel dispositivo e nella motivazione, di un'esposizione sufficiente dei criteri utilizzati per quantificare la pena-base, per motivare le diminuzioni (attenuanti e rito abbreviato) e l'aumento per la continuazione; ha quindi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio limitatamente alla sola determinazione della pena. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Rilevato come reato contestato (minaccia). La Corte ha condiviso la valutazione di merito che la frase pronunciata da Mele, unitamente alla condotta (fraporsi con il ciclomotore davanti all'automobile), fosse idonea a cagionare timore nella vittima e quindi a integrare il reato di minaccia.

  • art. 368 cod. pen.

    Riconosciuta la condanna per calunnia: la Corte di appello ha ritenuto che la successiva denuncia di Mele non fosse compatibile con l'asserito stato emotivo alterato e che non sussistessero elementi tali da escludere la responsabilità per calunnia.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Applicato il principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello non è necessaria quando la Corte di appello fonda la riforma su elementi di prova non riconducibili al solo genere della prova dichiarativa; pertanto la mancata riassunzione delle prove dichiarative non ha costituito vizio.

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    La Corte ha osservato che l'attenuante per avere agito in stato d'ira/ provocazione era stata riconosciuta in primo grado, ma non è stata espressamente menzionata nel dispositivo d'appello; tuttavia la valutazione complessiva non dà ragione di ritenere che l'attenuante sia stata esclusa. In ogni caso la qualificazione di attenuante andava considerata nel calcolo della pena.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di qualificare il fatto come di particolare tenuità è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non l'ha accolta; dalla motivazione non emerge che il giudice d'appello abbia ritenuto sussistente tale particolare tenuità.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aumento di pena per la continuazione: la Corte ha rilevato che l'aumento è stato computato ma non adeguatamente motivato nel dispositivo, quindi ha disposto il rinvio per una specifica quantificazione.

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    La diminuzione prevista per il giudizio abbreviato doveva essere esplicitamente quantificata nella sentenza; la Corte ha censurato l'omessa indicazione dell'entità della riduzione e ha annullato la sentenza limitatamente alla pena per permettere la specifica quantificazione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Riferita in relazione al principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente ha l'onere di indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e di allegarli, onere che non è stato adempiuto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio che il giudice deve seguire nella determinazione della pena-base e nell'applicazione delle circostanze; la discrezionalità del giudice dev'essere esercitata secondo i criteri di questo articolo e adeguatamente motivata.

  • art. 132 cod. pen.

    La motivazione della decisione di pena deve essere adeguata (pur non necessariamente dettagliata) e consentire di valutare l'uso della discrezionalità da parte del giudice; la sua insufficienza nel caso ha comportato l'annullamento limitatamente alla pena.

  • art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'obbligo che nella sentenza sia contenuta la motivazione che consenta di valutare la quantificazione della pena e l'applicazione delle circostanze; la mancanza di specificazione ha reso necessario il rinvio.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Citato nel dispositivo finale della Cassazione (la sentenza si interrompe nel testo fornito), presumibilmente in relazione agli effetti formali dell'annullamento e del rinvio; non è possibile desumere ulteriori dettagli dal testo incompleto.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riformare una sentenza di primo grado senza rinnovare l'istruttoria quando la decisione si fonda su elementi non meramente dichiarativi: l'obbligo di riassunzione riguarda esclusivamente i casi in cui la riforma si fondi su valutazioni esclusivamente di prova dichiarativa.
  • Il ricorrente in Cassazione ha l'onere di autosufficienza del ricorso: deve indicare esplicitamente gli atti che si ritengono travisati e allegarli; omissioni formali su questo punto possono determinare il rigetto del motivo per mancato assolvimento dell'onere di allegazione.
  • Per la configurazione del reato di minaccia sono rilevanti non solo le parole ma anche la condotta complessiva (es. frapporsi con un veicolo) e l'effetto prodotto sulla vittima; minacce brevi ma accompagnate da comportamento intimidatorio possono essere ritenute idonee a cagionare timore.
  • La valutazione dello stato emotivo o disturbi psichici come giustificativi/attenuanti richiede elementi concreti e coerenti: la mera affermazione posteriore non è sufficiente se risulta incompatibile con altri dati processuali o con la partecipazione attiva dell'accusato agli atti successivi.
  • La determinazione della pena deve esporre, nel testo della sentenza, i criteri e la misura della pena-base, delle diminuzioni (attenuanti e riduzioni per rito abbreviato) e degli aumenti (continuazione etc.): la mancanza di tale motivazione può comportare annullamento limitatamente alla pena e rinvio per nuova determinazione.
  • La richiesta di applicare la particolare tenuità (art. 131-bis) o di riconoscere specifiche attenuanti va specificamente valutata e motivata in sentenza; l'assenza di un'argomentazione favorevole porta al rigetto della relativa istanza.
  • La mancata esposizione dettagliata del calcolo della pena non è sempre vizio insanabile, ma quando impedisce di verificare l'esercizio della discrezionalità del giudice (art. 133 c.p.) la Corte di legittimità annulla la parte di sentenza relativa alla pena per consentire una nuova motivazione.
  • Nel rito abbreviato il beneficio della diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2, deve essere concretamente quantificato nella sentenza: l'omissione rende la determinazione della pena incompleta e annullabile.

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