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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18745/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/04/2024. Il difensore ha denunciato: 1) omissione di pronuncia sulla richiesta di non luogo a procedere per mancanza di querela relativamente al reato di lesioni personali; 2) omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive (sanzione pecuniaria, in via subordinata lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) formulata nelle note conclusive depositate via PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza infondata: il reato contestato (lesioni aggravate in relazione a resistenza) era aggravato ex art. 576 n.5-bis e procede d'ufficio, quindi non richiedeva querela. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente escluso la sostituzione con sanzione pecuniaria per inidoneità alla rieducazione, considerati i precedenti e la violenza dei fatti; inoltre la richiesta subordinata di lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare, presentata con note conclusive depositate il 17/04/2024 (date 14/04/2024 ma PEC 17/04/2024), era tardiva rispetto ai termini dettati dall'art. 598-bis c.p.p. (udienza senza partecipazione delle parti -> termine di 15 giorni prima), quindi inammissibile. Pertanto la mancata pronuncia su tale motivo non ha rilevanza utile e il ricorso è rigettato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.; art. 585 cod. pen.; art. 576 n.5-bis cod. pen.

    Il fatto è stato qualificato come lesioni aggravate in relazione alla norma che aggrava il reato quando è commesso contro ufficiali/agenti di polizia nell'adempimento delle funzioni; per tali fattispecie procede d'ufficio, quindi non è necessaria querela della persona offesa.

  • art. 58, legge n. 689/1981

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; «Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale».

    Stabilisce i criteri (idoneità alla rieducazione, prevenzione del rischio di recidiva, scelta della misura più idonea) che il giudice deve seguire per applicare pene sostitutive alla detenzione; la Corte d'appello ha valutato l'inidoneità della sanzione pecuniaria in base a tali criteri.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per i criteri di valutazione della personalità e della rieducazione del condannato ai fini delle pene sostitutive.

  • art. 95, d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    Stabilisce che le novità in materia di pene sostitutive introdotte dalla riforma sono applicabili ai processi in corso alla data di entrata in vigore della disciplina (30/12/2022), quindi anche ai gradi di giudizio già in corso.

  • art. 598-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 19/03/2024 n. 31

    Disciplina i termini per proporre l'istanza di sostituzione della pena nel grado di appello: se l'udienza è partecipata, l'istanza può essere formulata fino alla data dell'udienza; se l'udienza è senza partecipazione, l'istanza deve essere depositata entro quindici giorni prima dell'udienza. Nel caso concreto l'istanza depositata per PEC il 17/04/2024 era tardiva rispetto al termine dei 15 giorni ed è quindi inammissibile.

Massime di principio

  • I reati commessi contro ufficiali o agenti nell'adempimento del servizio (art. 576 n.5-bis) procedono d'ufficio: l'assenza di querela della persona offesa non determina il non luogo a procedere.
  • Le richieste di applicazione di pene sostitutive in appello sono soggette ai termini procedurali previsti dall'art. 598-bis c.p.p.; se l'udienza si svolge senza partecipazione delle parti, le istanze devono essere depositate almeno 15 giorni prima dell'udienza.
  • La richiesta tardiva di misure sostitutive è inammissibile e la mancata pronuncia su di essa può essere irrilevante per Cassazione se l'istanza era 'ab origine' inammissibile, determinando la carenza di interesse alla doglianza in Cassazione.
  • La valutazione dell'idoneità delle pene sostitutive è discrezionale ma vincolata ai criteri di rieducazione e prevenzione della recidiva (art. 58 l. 689/1981 e art. 133 c.p.); precedenti penali e la natura violenta dei fatti possono giustificare il rifiuto della sostituzione.
  • La data di deposito via PEC e la partecipazione (o meno) delle parti all'udienza sono elementi determinanti per la tempestività delle istanze: occorre attenzione alla calendarizzazione e ai termini processuali introdotti dalle riforme recenti (d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche).

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