Cassazione Penale, Ordinanza n. 21185/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica del privato in atto pubblico e per violazione della disciplina sui rifiuti. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la prova non consentisse di superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la censura, tuttavia, si risolveva nella riproposizione di doglianze di fatto già formulate in appello e disattese, senza una critica argomentata alla decisione di merito. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo un difetto di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente fattuale e privo di una reale censura alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente spiegato la riconducibilità della spedizione e della documentazione alla società dell'imputata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
integrato dal rilascio di una dichiarazione falsa o attestazione mendace in un atto destinato a provare la verità di fatti a terzi; la sentenza di merito è stata confermata sul punto
art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006
richiamato quale norma incriminatrice contestata insieme alla falsità; la Corte non affronta il merito della fattispecie, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice valorizzi gli elementi decisivi o rilevanti, senza dover confutare singolarmente ogni dato favorevole o sfavorevole
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure di merito o a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La verifica dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere trasformata in una nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e non illogica sulla riconducibilità del fatto all'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre che dia conto di tutti i dati allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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