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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36488/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura era generica e priva dell'indicazione dei presupposti fattuali e giuridici della richiesta di assoluzione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 30 ottobre 2025, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa. Nel ricorso ha dedotto genericamente la violazione di legge, con particolare riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che avrebbe dovuto essere assolto, senza indicare elementi di fatto o argomenti giuridici a sostegno della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Aymen Elrhorraf ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 30 ottobre 2025 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed euro 2000 di multa.

    La disposizione individua il reato per il quale era intervenuta la condanna, la cui pena era stata rideterminata in appello; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la responsabilità.

  • art. 606 c.p.p.

    In tal modo ha formulato una censura generica, priva delle indicazioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.

    Il ricorso deve articolare specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle censure; la loro mancanza comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare la violazione di legge e a chiedere l'assoluzione, senza esporre specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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