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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20309/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma: confermata la condanna per la violazione contestata relativa alla custodia del veicolo confiscato affidato all'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per aver lasciato incustodito sulla pubblica via un veicolo confiscato e a lui affidato, poi sottratto da terzi. Nel ricorso per cassazione, proposto con un solo motivo, la difesa deduceva l'errata applicazione dell'art. 335 c.p. sostenendo che, al momento dei fatti, l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e aveva riferito ai verbalizzanti di non poter custodire il mezzo in un luogo privato né spostarlo o vigilarlo per effetto della misura cautelare. La Corte ha però rilevato che tale assunto non era conforme a quanto accertato in sentenza, dove risultava che l'imputato aveva dichiarato, con autocertificazione, di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio idoneo a consentire la custodia del mezzo; perciò il veicolo era stato collocato in quel luogo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una ricostruzione di fatto non corrispondente a quella accertata nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.

    La norma viene richiamata come base della condanna per la condotta di chi lascia incustodito il bene affidato; la Corte non ne ridefinisce la portata, ma reputa infondata la censura perché contrastante con l'accertamento di merito sulla disponibilità di un luogo idoneo alla custodia.

  • art. 616 c.p.p.

    È la disposizione presupposta per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito sulla base di una ricostruzione fattuale diversa da quella espressamente accertata dai giudici di merito, se la doglianza non si confronta con gli elementi già valutati in sentenza.
  • Quando la condotta contestata consiste nell'omessa custodia di un bene affidato, la verifica centrale riguarda l'effettiva disponibilità, in capo all'affidatario, di un luogo idoneo alla custodia; se tale disponibilità è accertata, la doglianza sull'impossibilità materiale di custodia risulta infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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