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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35997/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico. Deduce violazione di legge sostenendo, in sintesi, che il reato non sarebbe configurabile perché la polizia giudiziaria intervenuta non disponeva dell'etilometro, non gli sarebbe stato richiesto di recarsi presso il più vicino ufficio o comando, e non vi era stato incidente stradale, con conseguente insussistenza dei presupposti per le ipotesi richiamate dall'art. 186 C.d.S. Il ricorso riproponeva motivi già esaminati e respinti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, e comunque infondati perché la normativa non richiede che l'etilometro sia immediatamente disponibile sul posto né impone l'accompagnamento del conducente al comando più vicino; è sufficiente la manifestazione di indisponibilità a sottoporsi all'accertamento, che integra un reato istantaneo e perfezionato con il rifiuto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici; la Corte lo richiama come norma incriminatrice oggetto della contestazione e conferma che il rifiuto integra il reato

  • art. 186, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    "anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando"

    la facoltà degli organi di polizia stradale non è limitata all'accompagnamento presso il comando; l'inciso "anche" indica che l'accertamento può essere eseguito pure sul posto, con eventuale ausilio di altra pattuglia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 186 C.d.S.

    richiamato in termini generali quale disciplina dell'accertamento alcolemico e del rifiuto del conducente

Massime di principio

  • Nel reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, la condotta si perfeziona nel momento in cui l'interessato manifesta la propria indisponibilità a eseguire l'accertamento richiesto dagli operanti, trattandosi di reato istantaneo.
  • La configurabilità del reato non dipende dalla presenza immediata dell'etilometro nella disponibilità della pattuglia intervenuta, né esiste un obbligo generalizzato di accompagnare il conducente presso il comando più vicino prima di ritenere integrato il rifiuto.
  • L'art. 186, comma 4, C.d.S. attribuisce alla polizia stradale una facoltà alternativa di procedere all'accertamento anche sul posto, eventualmente richiedendo supporto operativo, senza che l'omissione dell'accompagnamento escluda di per sé la rilevanza penale del rifiuto.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello e già motivate dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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