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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 5105 del 7.4.2025 del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), notificata in pari data via pec, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento con esito negativo relativo all'istanza ex art. 44 CCE, avanzata da Inwit per la realizzazione di una nuova SRB per il 5G prevista nel PNRR, in Via San Severino n. 27; - dei pareri contrari del Comune di Rapagnano prot. n. 2156 e prot. n. 2172 del 2.4.2025 allegati alla determinazione del SUAP; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi quelli endoprocedimentali e istruttori, tra cui, la comunicazione dei motivi ostativi del SUAP prot. n. 4173 del 19.3.2025, il parere negativo del Comune di cui alla nota prot. n. 1722 del 17.3.2025, le note istruttorie del Comune di Rapagnano prot. n. 776 del 3.2.2025, prot. n. 586 del 24.1.2025, prot. n. 8421 del 30.12.2024 e prot. 7800 del 28.11.2024; - nonché per l'accertamento del silenzio assenso formatosi sull'istanza presentata dalla ricorrente il giorno 11.11.2024 ai sensi dell'art. 44 CCE e per la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241/90 di tutti gli atti e i provvedimenti adottati e intervenuti successivamente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INWIT il 15 settembre 2025: - della nota del Comune di Rapagnano prot. 4003 del 21.6.2025 (doc. 30), con cui l’Ente ha comunicato a Inwit ulteriori integrazioni dei motivi ostativi, contestando anche carenze progettuali della documentazione presentata dalla società per conseguire dalla Regione Marche l’autorizzazione sismica e chiedendo alla stessa Amministrazione regionale ad annullare in autotutela il nullaosta per la costruzione della SRB;

Giustizia amministrativa202500369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione/diniego dell'istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base 5G, pareri comunali contrari e successiva nota comunale recante ulteriori motivi ostativi e contestazioni relative alla sicurezza sismica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato un'istanza ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base 5G. Il Comune aveva richiesto integrazioni riguardanti, tra l'altro, la progettazione della strada di accesso, il passo carrabile, il titolo per il passaggio su una particella, la disponibilità di aree pubbliche, i piani di rete e ulteriori elementi progettuali. La ricorrente sosteneva che tali richieste fossero in parte ultronee e che, decorso il termine di legge, si fosse formato il silenzio-assenso, successivamente autocertificato. Impugnava quindi l'archiviazione/diniego del SUAP e i pareri comunali, deducendo la formazione dell'autorizzazione tacita, l'illegittimità delle richieste documentali non previste dalla normativa, l'insussistenza delle carenze relative all'accessibilità del sito, l'incompetenza del Comune a imporre la localizzazione dell'impianto o a pretendere un piano di rete, nonché la violazione delle esigenze di celerità e semplificazione del procedimento. Contestava inoltre la motivazione concernente il pregio paesaggistico dell'area e la successiva destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato, deducendo la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'inidoneità di una variante urbanistica non ancora operativa a impedire l'autorizzazione. Con motivi aggiunti impugnava una nota comunale successiva che introduceva ulteriori motivi ostativi relativi a carenze strutturali, studi geologici e verifiche sismiche, deducendone la tardività, l'incompetenza del Comune, l'estraneità di tali profili alla fase autorizzatoria ex art. 44 e il superamento della nota da parte della Regione, che aveva confermato il nullaosta sismico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non formato il silenzio-assenso, perché l'istanza era carente di documentazione essenziale relativa all'accessibilità dell'impianto: progettazione della strada di accesso, passo carrabile e titolo per il passaggio sulla particella interessata. Tali elementi sono necessari per descrivere in modo completo l'accessibilità dell'impianto da parte del personale incaricato; il mero decorso del termine non può formare il titolo tacito quando la documentazione essenziale non sia stata prodotta o integrata. È stata quindi respinta la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso. Il ricorso è stato tuttavia accolto per la restante parte. Il Comune non poteva esigere, quale prerequisito dell'autorizzazione, documenti ultronei rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria, come un piano preventivo delle installazioni o dei piani di rete e sviluppo, soprattutto con riferimento a un impianto del PNRR Italia 5G, la cui pianificazione è stata effettuata a monte dallo Stato. Il sito alternativo indicato dal Comune non era inoltre automaticamente equipollente, anche perché non consentiva la copertura tecnica richiesta. Il motivo relativo al pregio paesaggistico dell'area è stato ritenuto illegittimo perché introdotto senza il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990; inoltre, la futura destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato non era di per sé incompatibile con una stazione radio base e non poteva ostacolare l'autorizzazione prima della sua operatività. La nota comunale successiva è stata annullata perché tardiva rispetto ai termini dell'art. 44 e al precedente provvedimento conclusivo, oltre che perché riguardava profili strutturali e sismici rimessi alla competenza regionale e riferibili alla fase di esecuzione dei lavori, non alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla localizzazione dell'impianto. Il giudice ha annullato i provvedimenti impugnati e disposto il riavvio del procedimento dalla fase successiva alla prima richiesta di integrazione, imponendo alle parti di conformarsi ai principi della sentenza. Ha vietato al Comune ulteriori aggravamenti procedimentali e l'introduzione di nuovi motivi ostativi non emersi nella conferenza di servizi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, commi 6 e 10, d.lgs. 259/2003

    L'istanza volta all'installazione di una stazione radio-base si intende accolta qualora entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo dell'organismo competente e non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

    Il silenzio-assenso presuppone un'istanza corredata dalla documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Non si forma quando manchi documentazione essenziale, anche se sia decorso il termine; la richiesta di integrazione non può però essere utilizzata per imporre documenti ultronei rispetto a quelli previsti dalla normativa.

  • Allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, ratione temporis vigente

    Nella descrizione dell'impianto e delle aree circostanti il richiedente deve descrivere sinteticamente, ma in modo esauriente, oltre al posizionamento degli impianti ed alla loro collocazione, la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

    La descrizione dell'accessibilità dell'impianto, comprese le opere di accesso e il passo carrabile necessario dalla pubblica via, costituisce elemento essenziale della documentazione per l'autorizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione non può fondare il diniego su un nuovo motivo ostativo senza assicurare il contraddittorio procedimentale previsto dalla disposizione.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La disposizione era invocata dalla ricorrente per sostenere l'inefficacia degli atti successivi al silenzio-assenso, ma non è stata applicata perché il titolo tacito non si era formato.

  • art. 87, comma 3, d.lgs. 259/2003, ratione temporis vigente

    L'istanza deve essere conforme all'allegato n. 13.

    Il contenuto documentale dell'istanza è delimitato dalla normativa primaria e dall'allegato richiamato; l'amministrazione non può aggravare il procedimento con richieste non previste.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di una stazione radio base, il silenzio-assenso non si forma quando l'istanza sia priva di documentazione essenziale necessaria a rappresentare compiutamente l'accessibilità dell'impianto e le relative opere di accesso, anche se il termine per la conclusione del procedimento sia decorso.
  • Il silenzio-assenso è alternativo al provvedimento espresso, ma non allo svolgimento dell'istruttoria: l'inerzia dell'amministrazione non può danneggiare il richiedente diligente che abbia prodotto tutta la documentazione necessaria, mentre non può giovare a chi abbia lasciato incompleta la documentazione essenziale.
  • Nel procedimento ex art. 44 d.lgs. 259/2003 l'amministrazione può richiedere soltanto dichiarazioni e integrazioni documentali previste dalla normativa primaria e necessarie all'istruttoria; non può imporre, quale condizione dell'autorizzazione, piani preventivi delle installazioni o altri documenti ultronei che aggravino il procedimento e ne compromettano la finalità acceleratoria.
  • Per gli impianti 5G realizzati nell'ambito del PNRR Italia 5G, la pianificazione delle aree a fallimento di mercato effettuata dallo Stato rende non automaticamente equipollenti i siti alternativi indicati dal Comune e non consente all'ente locale di sostituire la propria valutazione localizzativa a quella risultante dalla pianificazione statale.
  • Un nuovo motivo ostativo introdotto dall'amministrazione dopo la comunicazione dei motivi precedenti è illegittimo se non è assicurato il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990; inoltre, nel procedimento ex art. 44 d.lgs. 259/2003 non possono essere introdotti tardivamente, dopo la conclusione del procedimento, nuovi profili ostativi che avrebbero dovuto essere esaminati nella conferenza di servizi.
  • Le verifiche geologiche, strutturali e sismiche rientrano nella competenza dell'amministrazione competente in materia e, di regola, incidono sulla fase di esecuzione dei lavori, non costituendo documentazione necessariamente allegata all'istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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