Cassazione Civile, Ordinanza n. 25282/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di circa 197 mila euro notificato a un professionista da società creditrici; l'opposizione del debitore è stata accolta solo parzialmente in primo grado, con riduzione del credito a circa 29 mila euro per l'avvenuto pagamento di parte della somma, mentre in appello, su impugnazione della mandataria della creditrice, il credito è stato ricalcolato in circa 52 mila euro. Il debitore ha poi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte lo ha dichiarato improcedibile per mancato deposito di valida copia della decisione impugnata. Con il ricorso per revocazione il medesimo soggetto ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente ordinanza non avrebbe considerato gli elementi già presenti agli atti da cui sarebbe stato comunque ricavabile il periodo di deposito/pubblicazione della sentenza impugnata e, quindi, il termine per proporre cassazione. In sostanza, il ricorrente ha contestato la rigidità della regola applicata dalla Corte sulla prova della data di pubblicazione del provvedimento nativo digitale, assumendo che tale dato fosse desumibile indirettamente dagli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse la scelta interpretativa e argomentativa della precedente ordinanza circa i requisiti della valida copia della sentenza impugnata e della prova della sua pubblicazione. Poiché il rimedio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non consente di rimettere in discussione attività interpretative o valutative, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'errore revocatorio deve consistere in un'erronea percezione di fatti decisivi, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti; non può riguardare attività interpretativa o valutativa della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore denunciato consista in una falsa percezione di un fatto interno al giudizio, non controverso tra le parti, decisivo e immediatamente verificabile dagli atti.
- Non può essere dedotto come errore revocatorio ciò che in realtà mira a contestare la ricostruzione giuridica, l'interpretazione delle regole processuali o la valutazione compiuta dalla Corte nella precedente decisione.
- La data di pubblicazione di una sentenza redatta in formato nativo digitale, ai fini della sua ostensibilità e degli effetti processuali connessi, è legata all'attribuzione del numero identificativo e della data nel sistema informatico tramite la cancelleria, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- Se la doglianza investe la rigidità o l'opportunità della regola applicata dalla Corte sulla prova della pubblicazione di un provvedimento, la censura non è veicolabile con revocazione, ma attiene semmai al merito dell'interpretazione processuale.
- Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, la Corte può compensare le spese e dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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