Cassazione Civile, Sentenza n. 30544/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento orale intimato il 17/10/2015 e chiedeva la reintegra e il risarcimento del danno. Si contestava che il provvedimento del GIP del 27/10/2015 avesse illegittimamente accertato la nullità del rapporto di lavoro (funzione che, secondo il ricorrente, spetterebbe al giudice civile), e si deduceva altresì l'insufficienza della comunicazione verbale da parte dell'amministratore giudiziario ai fini della efficacia del recesso e la violazione delle garanzie tipiche del licenziamento (forma scritta e specificità dei motivi). Il ricorrente sosteneva inoltre che l'assunzione fosse atto di ordinaria amministrazione e lecita, essendo destinata a mantenere rapporti già esistenti nel gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva ritenuto il contratto di lavoro nullo ab origine per contrasto con norme imperative (art. 35 d.lgs. n.159/2011) in quanto la presenza dell'imputato e della sua influenza era incompatibile con la gestione dei beni sottoposti a sequestro penale. La Corte ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato e ha ritenuto sufficiente la comunicazione formale al lavoratore mediante consegna del provvedimento del GIP dall'amministratore giudiziario. Ha escluso che la nullità potesse essere sanata o che la cessazione richiedesse un formale atto di recesso diverso dalla comunicazione del provvedimento penale. Condanna il ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 35, comma 3
Norma imperativa che vieta la nomina o la collaborazione alla gestione dei beni sequestrati a persone connesse al procedimento; la Corte la interpreta in senso ampio ritenendola applicabile anche ai rapporti di lavoro dipendente, e tale contrasto rende il contratto nullo ab origine.
Norma richiamata nel procedimento come disciplina delle attività e dei provvedimenti connessi alla gestione dei beni sequestrati; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto legittima la risoluzione dei rapporti relativi all'azienda sequestrata su ordine del giudice delegato, nell'ambito delle misure previste dal codice antimafia.
d.lgs. n. 159/2011 - art. 41, comma 4
I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente disposto
In mancanza di disposizione antimafia specifica, si applicano le norme civilistiche; tuttavia, se il contratto è nullo per violazione di norma imperativa di ordine pubblico, le regole ordinarie non possono produrre effetti sananti.
Principio generale sulla nullità del contratto per illecito motivo o contrarietà a norme imperative: la Corte lo richiama per fondare l'inefficacia del rapporto di lavoro stipulato in contrasto con norme di ordine pubblico.
Definizione di lavoratore dipendente: la Corte richiama il concetto per spiegare che il divieto di collaborare con l'amministratore giudiziario può ricomprendere anche rapporti di lavoro dipendente, indipendentemente dall'inquadramento formale.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 conv. in l. n. 356/1992
Norme sul sequestro penale e sugli effetti sulle aziende sequestrate; contestualizzano la situazione fattuale e la possibilità di affidamento in custodia e amministrazione giudiziaria dei beni aziendali.
Norme procedurali sulla specificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato profili di inammissibilità o difetto di specificità in alcune censure per mancata indicazione o trascrizione integrale di atti rilevanti.
Massime di principio
- Se un rapporto di lavoro è stipulato in contrasto con norme imperative di ordine pubblico poste nel codice antimafia (es. art. 35 d.lgs. n.159/2011), il contratto è nullo ab origine e non può essere sanato né dar luogo a reintegrazione obbligatoria.
- La risoluzione di rapporti relativi a un'azienda sottoposta a sequestro penale può essere legittimamente disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato in base alla normativa antimafia; tale provvedimento rientra nell'ambito delle misure di gestione dei beni sequestrati.
- La nullità per violazione di norma imperativa esclude l'applicabilità delle conseguenze tipiche del licenziamento ingiustificato (reintegra, risarcimento legato alla prosecuzione del rapporto), perché non ha senso imporre l'esecuzione di un contratto invalido.
- La comunicazione formale al lavoratore del provvedimento del giudice penale, consegnata dall'amministratore giudiziario, è idonea a soddisfare gli obblighi di comunicazione e specificità del motivo della cessazione quando il rapporto è nullo per contrasto con norme di ordine pubblico.
- Chi contesta la nullità o la liceità dell'assunzione deve allegare e provare tempestivamente nelle fasi di merito le circostanze che dimostrano la liceità o la natura di ordinaria amministrazione dell'atto; altrimenti la censura può essere inammissibile per divieto di novum.
- I profili processuali (specificità della censura, trascrizione degli atti, rispetto del contraddittorio) sono rilevanti: eccezioni procedurali incomplete o non documentate possono determinare l'inammissibilità o il rigetto dei motivi di impugnazione.
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