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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06589/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di presa in carico notificato dall’agente della riscossione, sostenendo inizialmente la nullità dell’atto perché notificato tramite poste private. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, l’agente della riscossione aveva proposto gravame e si era costituita anche l’Agenzia delle entrate con appello incidentale, pur non essendo risultata parte del giudizio di primo grado. La CTR aveva accolto l’appello erariale, ritenendo sanato il vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo e rilevando che la pretesa non era stata contestata nel merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, non parte del giudizio di primo grado; secondo, violazione delle norme sul patrocinio dell’agente della riscossione, assumendo che l’Agenzia non potesse stare in giudizio con avvocato del libero foro. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito; quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale, deducendo omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del ricorso originario perché diretto contro un atto non autonomamente impugnabile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l’Agenzia delle entrate non fosse legittimata a proporre appello incidentale poiché, secondo quanto accertato dalla CTR, non era parte del giudizio di primo grado. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che l’Agenzia delle entrate-Riscossione può essere difesa da avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina richiamata e che non occorre una specifica allegazione/prova del relativo presupposto. Ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale nella parte in cui denunciava omessa pronuncia su questione processuale, ma ha rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo era inammissibile perché l’avviso di presa in carico, nel caso concreto, non era autonomamente impugnabile: l’atto aveva funzione meramente comunicativa, essendo stato preceduto da altro atto di intimazione già notificato. Per l’effetto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, compensando le spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il primo motivo è stato esaminato come vizio processuale di nullità della sentenza per difetto di legittimazione dell’appellante incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    la denuncia di omessa pronuncia è stata ritenuta non configurabile per questioni puramente processuali.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sul patrocinio dell’Agenzia della riscossione; la Corte ha escluso la violazione denunciata.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015

    richiamato nel motivo sul patrocinio dell’Agenzia della riscossione; la Corte ha escluso la violazione denunciata.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    consente, nei casi previsti, la difesa dell’ente con modalità speciali e previa delibera nei casi speciali.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    sono richiamati come criteri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro per il patrocinio dell’Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    richiamato quale base dei criteri generali per il ricorso ad avvocati del libero foro.

  • art. 8, comma 12, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012

    ha introdotto l’informativa di avvenuta presa in carico da parte dell’agente della riscossione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    elenca gli atti impugnabili nel processo tributario; l’avviso di presa in carico non vi rientra, salvo che sia il primo atto conoscitivo del debito o presenti vizi propri.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata.

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare o resistere nel giudizio di impugnazione spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata; la carenza di tale qualità rende inammissibile l’impugnazione proposta da chi non è stato parte del primo grado.
  • Nel processo tributario, un atto dell’agente della riscossione avente funzione meramente informativa e privo di contenuto provvedimentale non è autonomamente impugnabile, salvo che costituisca la prima comunicazione del debito al contribuente per omessa notifica dell’atto presupposto oppure presenti vizi propri.
  • L’avviso di presa in carico, quando sia preceduto da un atto già portato a conoscenza del contribuente, ha funzione solo comunicativa del passaggio della competenza alla riscossione e non introduce una nuova pretesa impugnabile.
  • Nel giudizio di legittimità, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può essere difesa dall’Avvocatura dello Stato nei casi riservati o da avvocati del libero foro negli altri casi previsti, senza necessità di una specifica allegazione o prova del presupposto processuale quando la scelta difensiva sia coerente con il quadro normativo richiamato.
  • L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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