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Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Questore di Bologna n. -OMISSIS- datato 29 gennaio 2024 Rg. M.P. di rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, comunicato all’interessato con pec in data 31 gennaio 2024; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche sconosciuto, nonché, in particolare del provvedimento del Questore di Bologna di ammonimento n. -OMISSIS- Reg. M.P. del 7.12.2023; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento 24 maggio 2024 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data 1 giugno 2024, con cui si decreta il trasferimento d’ufficio con decorrenza immediata del ricorrente alla Questura di -OMISSIS-, quale -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche sconosciuto ed in particolare: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 6.2.2024 con la quale il Questore di Bologna chiede il trasferimento del funzionario ad altra provincia per motivi di incompatibilità ambientale; b) per quanto occorrer possa della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.3.2024 del Questore di Bologna, allo stato sconosciuta.

Giustizia amministrativa202400580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Questore di rigetto dell'istanza di autotutela relativa all'ammonimento per condotte persecutorie e, con motivi aggiunti, decreto ministeriale di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore su richiesta dell'ex moglie e dell'ex suocero, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, falso presupposto di fatto, violazione dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009 per omessa o insufficiente acquisizione di informazioni e audizione delle persone informate, erronea qualificazione delle proprie condotte come persecutorie e violazione del principio di proporzionalità. Ha inoltre contestato il rigetto dell'istanza di autotutela, sostenendo che la documentazione non sarebbe stata esibita, senza tuttavia proporre autonoma domanda di accesso. Con motivi aggiunti ha impugnato il trasferimento d'ufficio ad altra Questura per incompatibilità ambientale, deducendo carenza di motivazione, difetto di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà rispetto alla precedente valutazione del Questore favorevole alla permanenza nella provincia in un ufficio diverso dalla Questura, illogicità e sproporzione, anche perché la provincia di destinazione non sarebbe stata propriamente limitrofa. Il ricorrente ha valorizzato, inoltre, la successiva assoluzione penale e i provvedimenti del giudice tutelare sui rapporti con i figli.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestiva l'impugnazione del rigetto dell'autotutela, poiché l'Amministrazione aveva accettato di riesaminare l'ammonimento e aveva rinnovato l'istruttoria; il termine decorreva quindi dalla notificazione del provvedimento conclusivo del riesame. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo. L'ammonimento è una misura preventiva e dissuasiva, distinta dall'accertamento penale del reato di atti persecutori: richiede elementi idonei a evidenziare un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso potenzialmente prodromico a condotte criminose, non la prova necessaria per una condanna penale. La successiva assoluzione penale non incide sulla legittimità dell'ammonimento, valutata con riferimento al momento della sua adozione. L'art. 8 del d.l. n. 11/2009 attribuisce al Questore ampia discrezionalità istruttoria, poiché l'acquisizione di informazioni dagli organi investigativi e l'audizione delle persone informate sono previste solo se ritenute necessarie. Non è stata ravvisata neppure violazione della proporzionalità, trattandosi di misura preventiva non graduabile nel contenuto. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalla questione della loro ammissibilità, poiché manifestamente infondati. Il trasferimento è stato ritenuto autonomo rispetto all'ammonimento e adeguatamente motivato dall'esigenza di tutelare il prestigio dell'Amministrazione, il sereno svolgimento delle funzioni, il rapporto fiduciario con il Questore e l'ordinato funzionamento degli uffici. La decisione si fondava non solo sul procedimento penale poi definito con assoluzione, ma anche su una condanna irrevocabile del 2021 per maltrattamenti contro familiari e sul conseguente divieto di avvicinamento alla coniuge. La precedente valutazione del Questore sulla possibile permanenza nella provincia in un ufficio diverso dalla Questura non è stata ritenuta contraddittoria, essendo stata successivamente superata da ulteriori considerazioni organizzative e funzionali. La non limitrofità in senso tecnico della provincia di destinazione non escludeva la proporzionalità del trasferimento, data la vicinanza della sede. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009

    assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti

    La disposizione attribuisce al Questore ampia discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria, subordinando l'acquisizione di informazioni e l'audizione a una valutazione di necessità dell'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 612-bis c.p.

    Il procedimento penale per atti persecutori e il procedimento amministrativo per ammonimento operano su piani distinti: il primo richiede l'accertamento degli elementi del reato e della colpevolezza, mentre il secondo mira preventivamente a prevenire la possibile degenerazione di condotte persecutorie o gravemente minacciose.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria di replica depositata dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile in assenza di una memoria difensiva dell'Amministrazione cui replicare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore è una misura preventiva e dissuasiva distinta dal procedimento penale per atti persecutori; la sua adozione richiede elementi sintomatici di una condotta persecutoria o gravemente minacciosa potenzialmente prodromica a un reato, non la prova piena necessaria per una condanna penale.
  • La successiva assoluzione penale non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ammonimento adottato anteriormente, poiché i due procedimenti hanno oggetto, finalità e standard di accertamento differenti.
  • L'art. 8 del d.l. n. 11/2009 rimette alla valutazione del Questore la necessità di acquisire informazioni dagli organi investigativi e di sentire le persone informate dei fatti; l'omissione di tali attività non è illegittima se l'autorità ha ritenuto non necessario svolgerle nell'ambito dell'istruttoria disponibile.
  • L'ammonimento, per il suo contenuto preventivo e non graduabile, è intrinsecamente proporzionato quando ricorrono i relativi presupposti.
  • Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale può essere legittimamente fondato sull'esigenza di tutelare il prestigio dell'Amministrazione, il rapporto fiduciario e il sereno funzionamento degli uffici; la valutazione può tenere conto anche di condanne irrevocabili e di procedimenti amministrativi o penali, senza essere necessariamente limitata ai soli rapporti personali dell'interessato.
  • Una precedente valutazione favorevole alla permanenza del dipendente nella provincia, purché in un ufficio diverso, non preclude un successivo trasferimento fuori provincia quando l'Amministrazione motivi il mutamento sulla base di ulteriori esigenze funzionali e organizzative.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTrasferimenti e impiegoDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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