Cassazione Penale, Sentenza n. 30716/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne ottenute con rito abbreviato per vari reati relativi al traffico di stupefacenti (artt. 73, 74 e art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309/1990). Le censure riguardavano: a) la sussistenza e la motivazione circa il reato associativo (capo M); b) la carenza, inadeguatezza o illogicità del convincimento probatorio rispetto ai singoli reati (capi B-G e H); c) la fondatezza e motivazione dell'aggravante della "ingente quantità" ai sensi dell'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, dedotta in relazione agli importi pagati e senza adeguata verifica della componente di principio attivo; d) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'errata determinazione della pena e della continuazione; e) per Russo, l'omessa risposta della Corte di appello a specifiche critiche in violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto il ricorso congiunto di Fabietti e Borghi limitatamente ai capi C) e F) e alla motivazione sulla qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, annullando la sentenza di appello su questi punti e rinviando per nuovo esame (con conseguente riesame anche delle attenuanti atipiche e della determinazione della pena). Per il resto (reato associativo cap. M e altri reati fine B), E) e altre censure), i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati e quindi respinti. Il ricorso di Luciano Russo è stato integralmente respinto. La Corte ha confermato la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del collaborante Monari integrate dalle intercettazioni, tracciamenti GPS e altre prove indiziarie; ha invece ritenuto illogico il calcolo adottato dalla Corte d'appello per applicare l'aggravante per "ingente quantità" ai capi C) e F), giungendo così all'annullamento limitato con rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato ritenuto applicabile dalla Corte di merito sulla base del quadro probatorio complessivo (dichiarazioni del collaborante Monari, intercettazioni, tracciamenti GPS e altre indagini) che descriveva un gruppo stabile e funzionale all'importazione e distribuzione di cocaina
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, comma 2
art. 73; art. 80, comma 2
Art. 73 (illeciti connessi allo stupefacente) applicato ai singoli reati fine; art. 80 comma 2 (circostanza aggravante "ingente quantità") è stato riconosciuto per alcuni capi (B, E) ma la Corte ha annullato e rinviato la valutazione motivazionale per i capi C) e F) ritenendo il calcolo basato sugli importi e su un prezzo medio non congruente rispetto alla soglia minima indicata dalla giurisprudenza di legittimità
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
L'art. 192, comma 3 (valutazione della prova testimoniale/collaborante) è stato applicato per valutare la credibilità e la rilevanza delle dichiarazioni del collaborante Monari. La Corte ha ritenuto che le affermazioni del collaborante trovassero adeguati riscontri esterni (intercettazioni, GPS ecc.) e che le critiche difensive non avessero contestato in modo specifico la motivazione di merito
Sentenze Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Biondi e Polito)
Sez. Un. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi); Sez. Un. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
La giurisprudenza di legittimità ha fissato soglie di riferimento (es. soglia minima di 1500 grammi di principio attivo per la configurazione dell'aggravante "ingente quantità" in relazione alla cocaina) cui la Corte si è richiamata per valutare la correttezza dell'accertamento quantitativo e della deduzione inferenziale operata dalle Corti di merito
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una condanna fondata in parte su dichiarazioni di un collaborante, il ricorrente deve fornire censure specifiche e confrontare puntualmente i singoli passaggi argomentativi della motivazione di merito; contestazioni generiche o letture alternative del compendio probatorio sono frequentemente ritenute inammissibili o inefficaci
- Le dichiarazioni di un collaborante possono essere confortate da riscontri indiretti (intercettazioni, tracciamenti GPS, dichiarazioni di altri indagati): la ripetitività e la coerenza dei riscontri esterni aumentano la loro forza probatoria anche se nessun elemento è "autosufficiente"
- Per ottenere l'esclusione o la non applicazione dell'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990) è necessario demolire il percorso logico-quantitativo che porta alla determinazione della quantità di sostanza o del principio attivo; se la Corte ricava la quantità da elementi indiretti (es. corrispettivi e prezzo medio), il difensore deve contestare la fonte del valore medio o dimostrare che la ricostruzione inferenziale non raggiunge le soglie stabilite dalla giurisprudenza di legittimità
- Nel valutare la prova indiziaria, elementi come frequenti soste del GPS presso il domicilio dell'imputato o richieste/intercettazioni riferite alla consegna possono costituire riscontri validi e numericamente significativi per l'individuazione di rapporti criminali ripetuti
- In appello e in Cassazione, le doglianze devono essere specifiche e mirate: non è sufficiente affermare l'inadeguatezza delle prove se non si indicano i punti precisi del ragionamento di merito che si intendono confutare e non si propone una ricostruzione probatoria alternativa capace di rendere illogica la decisione impugnata
- Se la Corte di legittimità annulla parzialmente per motivazione illogica o contraddittoria, la rinnovazione del giudizio in sede di merito può comportare anche una diversa valutazione delle attenuanti e della pena: dunque, una vittoria parziale in Cassazione non garantisce automaticamente la revoca totale della condanna
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