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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7794/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia nominato dall'imputato e all'elettivo domicilio da questi indicato presso il difensore. Nonostante il difensore di fiducia avesse depositato tempestivo atto di appello e fosse stato eletto domicilio presso di lui prima della citazione, la notifica della citazione per il giudizio di appello venne effettuata ad un altro omonimo avvocato non nominato e non al domiciliatario effettivamente indicato; pertanto il difensore non fu avvisato della fissazione dell'udienza e non poté essere rappresentata la difesa di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo fondato il motivo relativo all'omessa notifica al difensore di fiducia. Ha ricostruito che la citazione era stata notificata ad un omonimo non designato e non al domiciliatario indicato, che il difensore di fiducia non era stato informato della fissazione dell'udienza e che tale omissione ha leso il diritto di difesa. In conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino (annullamento con rinvio per nuovo giudizio).

Norme richiamate

  • art. 81, cod. pen.; art. 629, comma primo, cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per indicare il delitto ascritto all'imputato; non centrali nella decisione sulla nullità di notifica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzata per delimitare la riproduzione del motivo di ricorso nei termini necessari alla motivazione della Corte di legittimità.

  • art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla designazione di un difensore d'ufficio: la Corte ha precisato che la notifica al difensore d'ufficio non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia nominato e domiciliatario.

  • art. 178, comma primo, lett. c) e art. 179, comma primo, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore di fiducia integri una nullità (anche assoluta/insanabile quando rilevante) in quanto lesiva del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU, comma terzo, lett. c)

    Richiamato in motivazione per sottolineare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la designazione irriguardosa di un difensore d'ufficio può ledere tale diritto.

Massime di principio

  • L'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia o al domiciliatario indicato dall'imputato configura una nullità che lede il diritto di difesa e può determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
  • La notifica al difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un difensore sostitutivo non sanano automaticamente la mancanza di notifica al difensore di fiducia nominato tempestivamente dall'imputato.
  • La notifica ad un omonimo non designato dal ricorrente non è valida e produce la nullità della citazione quando impedisce l'effettiva rappresentanza della difesa di fiducia.
  • Anche nei procedimenti con trattazione scritta o quando il difensore non avrebbe dovuto comparire, l'assenza di avviso al difensore di fiducia può costituire vizio insanabile rilevante d'ufficio dalla Corte di legittimità.
  • Prassi consigliata: all'imputato conviene nominare formalmente il difensore di fiducia e indicare chiaramente l'elezione di domicilio, verificare le notifiche ed opporre tempestivamente eventuali nullità; il giudice e gli uffici devono verificare l'identità del domiciliatario per evitare notifiche a omonimi.

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