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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05709/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società editrice/commerciale per il pagamento di libri e riviste asseritamente non corrisposti. Il destinatario del decreto proponeva opposizione, respinta dal Tribunale di Milano. L'appello avverso la sentenza di primo grado veniva poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Contro tale ordinanza la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo. Dalla decisione emerge che la controparte eccepiva la tardività del ricorso, poiché l'ordinanza di inammissibilità era stata comunicata dalla cancelleria il 12/11/2018 e il ricorso era stato notificato solo il 10/05/2019. Il ricorrente, nella memoria, sosteneva invece che per l'impugnazione dell'ordinanza fosse applicabile il termine lungo semestrale e non quello breve di sessanta giorni. Inoltre il ricorso risultava inammissibile anche perché formulato come censura di error in iudicando ex art. 360, n. 3, c.p.c., mentre l'ordinanza resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile in cassazione soltanto per vizi propri di natura processuale, nei limiti dell'art. 111, comma 7, Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione, perché il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello anche quando si vogliano far valere vizi propri dell'ordinanza stessa. Ha inoltre rilevato che il motivo deduceva un vizio di merito (error in iudicando) non proponibile contro l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., che è impugnabile solo per violazioni di legge processuale compatibili con la struttura del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    inammissibile ex art. 348-bis

    L'inammissibilità dell'appello può essere pronunciata quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, dopo ordinanza di inammissibilità dell'appello, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; il medesimo termine vale anche per l'impugnazione autonoma dell'ordinanza nei casi consentiti.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    Il ricorso non può essere fondato su un error in iudicando contro l'ordinanza ex art. 348-ter, perché quest'ultima è censurabile solo per vizi propri di violazione della legge processuale.

  • art. 111 Cost.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione solo per vizi propri costituenti violazioni di legge processuale.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiesto il deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità, con relativa comunicazione o notificazione, ai fini della procedibilità e della verifica della tempestività.

  • art. 327 c.p.c.

    si applica l'articolo 327, in quanto compatibile

    In difetto di comunicazione o notificazione dell'ordinanza, opera il termine lungo di impugnazione, se compatibile con la disciplina speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, e non dal successivo momento di conoscenza della sentenza di primo grado.
  • Il termine breve di sessanta giorni si applica anche se il ricorso per cassazione mira a contestare l'ordinanza di inammissibilità per vizi propri, nei casi in cui tale impugnazione autonoma sia consentita.
  • L'ordinanza resa ex art. 348-ter c.p.c. non può essere impugnata denunciando errori di merito del giudice di appello; sono deducibili soltanto vizi propri dell'ordinanza consistenti in violazioni di norme processuali.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso contro la sentenza di primo grado dopo l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve depositare sia la sentenza sia l'ordinanza con la prova della sua comunicazione o notificazione, perché la Corte possa controllare la tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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