Cassazione Civile, Ordinanza n. 32749/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Gli avvocati, anche quali titolari dello studio legale associato, avevano proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito di euro 152.906,80 a titolo di compensi professionali per attività giudiziale svolta in favore della società poi assoggettata a fallimento. Il tribunale aveva respinto l'opposizione e gli interessati avevano quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto. Successivamente, però, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di volere la compensazione integrale delle spese, atto ritualmente notificato e munito del visto della controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento. Non sono state pronunciate spese, in ragione dell'accordo di integrale compensazione intervenuto tra le parti.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata e accettata/vistata dalla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica nel caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del contributo unificato aggiuntivo, ritenuto però inapplicabile nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando sia notificata alla controparte e munita del relativo visto, produce l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di una decisione nel merito.
- Se le parti concordano la compensazione integrale delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
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