Sentenza del 17/05/2017 n. 12264 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania n. 221/51/10, depositata il 12 novembre 2010, che aveva respinto l'appello contro le cartelle relative a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 1999, 2000 e 2001. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli avvisi di accertamento presupposti, notificati il 24 luglio 2006, fossero stati consegnati a un indirizzo non più corrispondente alla sua residenza: affermava di essersi trasferito in un altro Comune e richiamava un certificato anagrafico. Sosteneva inoltre che spettasse all'Amministrazione provare la regolarità della notifica. Gli avvisi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione; non erano stati dedotti autonomi vizi delle cartelle.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica degli avvisi all'ultimo domicilio fiscale noto, mediante consegna alla madre convivente, in assenza di adeguata prova che il contribuente avesse comunicato all'Ufficio la variazione del domicilio fiscale. Il certificato anagrafico e la mera affermazione del trasferimento non sono sufficienti: la variazione va dimostrata, anche attraverso dichiarazioni dei redditi relative agli anni interessati che indichino il nuovo domicilio fiscale. Poiché gli avvisi prodromici erano stati regolarmente notificati e non impugnati, le cartelle erano divenute definitive; inoltre, non erano stati contestati vizi propri delle cartelle. Le spese sono state compensate, considerato il consolidarsi della giurisprudenza dopo la proposizione del ricorso introduttivo. La decisione impugnata della C.T.R. della Campania, che aveva confermato il rigetto in primo grado, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto
Il contribuente deve indicare e aggiornare il proprio domicilio fiscale presso l'Amministrazione. Se non comunica la variazione, l'Ufficio può notificare gli atti all'ultimo domicilio fiscale conosciuto.
la sua inosservanza non può comportare l'illegittimità della notifica effettuata con una procedura più garantista, come quella di cui all'art. 139 c.p.c. , presso la residenza del destinatario mediante consegna a familiare convivente
In mancanza di comunicazione del nuovo domicilio fiscale, la notifica effettuata secondo l'art. 139 c.p.c. mediante consegna a un familiare convivente non è illegittima per il solo fatto che il contribuente affermi di essersi trasferito.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla notifica di atti tributari, il contribuente ha l'onere di comunicare all'Ufficio la variazione del domicilio fiscale; in difetto, l'Amministrazione può notificare all'ultimo domicilio fiscale noto.
- La prova del trasferimento anagrafico non dimostra, da sola, che la variazione del domicilio fiscale sia stata comunicata all'Amministrazione. È opportuno documentare la comunicazione, anche mediante dichiarazioni dei redditi degli anni pertinenti recanti il nuovo domicilio.
- La consegna dell'atto a un familiare convivente presso il domicilio rilevante è idonea a perfezionare la notifica secondo l'art. 139 c.p.c., salva prova contraria a carico del contribuente.
- Se l'atto impositivo presupposto è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, diviene definitivo; la successiva contestazione della cartella non consente di rimettere in discussione vizi dell'atto presupposto quando non siano dedotti vizi propri della cartella.
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