Cassazione Penale, Sentenza n. 35387/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Circello era stato condannato dal Tribunale di Marsala per il reato di minaccia grave (art. 612 c.p.) e per il reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 per avere portato una pistola senza tappo rosso e cartucce a salve il 18/09/2016 a Castelvetrano. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione; ha invocato anche l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale (art. 4 L.110/1975). La Corte di cassazione ha esaminato sia la questione di prescrizione sia i rilievi sulla motivazione rispetto alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso, nella sua parte relativa alla prescrizione del reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975, fondato: ha ritenuto che quel reato si fosse estinto per prescrizione poco prima della pronuncia della Corte di appello (09/11/2022) e ha annullato la sentenza impugnata in parte qua, eliminando la porzione di pena riferibile al reato estinto (in particolare i dieci giorni di reclusione derivanti dall'aumento ex art. 81, comma ultimo, c.p.), rideterminando la pena complessiva in mesi due di reclusione. Quanto al resto del ricorso (in particolare le doglianze sulla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese e la valutazione della prova), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano generiche, non hanno confrontato specificamente il giudizio di appello e in sostanza tentavano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Utilizzato per la condanna per minacce gravi; la Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale sulla responsabilità per il reato di minaccia, ritenendo inammissibili le censure generiche sulla motivazione e sulla valutazione della prova
art. 4 L. n. 110 del 1975
Rilevato come reato contravvenzionale estinto per prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello; la sentenza è stata annullata in parte con eliminazione della pena relativa a questo capo
art. 81, comma ultimo, cod. pen.
Applicato dal giudice di primo grado per aumentare la pena di dieci giorni in relazione alla pluralità di reati; l'aumento collegato al reato estinto è stato eliminato in seguito alla declaratoria di prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena complessiva
Massime di principio
- Se un reato si prescrive prima della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza in quanto concerne la parte estinta e eliminare la pena relativa a quel capo, con conseguente rideterminazione della pena complessiva.
- Le doglianze generiche sulla presunta contraddittorietà o inattendibilità delle dichiarazioni delle parti offese sono inammissibili se non confrontano puntualmente le argomentazioni del giudice di merito: la Cassazione non è sede per una rivalutazione globale dei fatti.
- Quando più capi concorrono a determinare la pena (anche tramite aumenti ex art. 81 c.p.), l'estinzione per prescrizione di uno dei capi può richiedere la sottrazione della quota di pena attribuibile a quel capo e la rideterminazione della pena residua.
- Nel ricorso per cassazione è necessario articolare specificamente il confronto con la motivazione del giudice d'appello; la mera riproposizione delle censure già formulate senza un'analisi puntuale rende il motivo inammissibile per genericità.
- La prescrizione è una questione di diritto che la difesa deve tempestivamente rilevare e documentare; il suo verificarsi può portare all'annullamento parziale della condanna anche quando restano saldi altri capi di imputazione.
- La distinzione tra profili di diritto (es. prescrizione, violazioni di norma) e profili di fatto (es. valutazione delle prove) è cruciale: la Cassazione è più incisiva sui primi e più limitata sui secondi salvo vizio di motivazione concreto e specifico.
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