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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP del Tribunale di Palermo pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti contestato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto è stato esclusivamente il vizio di mancanza di motivazione della sentenza. La Corte rileva che, nei ricorsi contro sentenze di applicazione della pena, sono deducibili solo specifici vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto il vizio di motivazione non è deducibile e, nel caso concreto, non è stata neppure denunciata l'illegalità della pena.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale si applicano limiti specifici all'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti dalla legge.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di stupefacenti oggetto del patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. e la nuova disciplina dei motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamato per la decorrenza della disciplina successiva alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnativa.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa, incluso il vizio di motivazione, è inammissibile.
  • Quando non sia dedotta l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il ricorso avverso il patteggiamento non può essere convertito in una critica generale alla motivazione della decisione.
  • In presenza di ricorso fondato su motivi non consentiti dalla legge, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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