Cassazione Penale, Sentenza n. 18139/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/05/2023, relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di falsità in attestazioni dirette a provare la verità di fatti (artt. 81 cpv. e 483 c.p.) connesso a dichiarazioni in domanda di concorso e dichiarazione sostitutiva. In precedenza la Cassazione aveva annullato per "fatto non sussiste" i punti a) e b) del capo di imputazione e aveva rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma la determinazione del trattamento sanzionatorio limitatamente al capo c). In sede di rinvio la Corte territoriale ha fissato una pena per il capo c) ritenuta dal ricorrente illegittima perché non conforme al divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., e senza adeguata valutazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale; il ricorrente ha altresì dedotto la mancata valutazione dello "ius superveniens" (pene sostitutive) senza che fosse stata formulata richiesta in udienza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo che la Corte di appello abbia violato l'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) fissando per il reato residuo una pena non conforme ai limiti derivanti dal giudicato di primo grado; ha perciò annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il ricorso è stato invece respinto per il resto (sono state confermate le statuizioni sulle altre questioni non attinenti al trattamento sanzionatorio). È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa all'applicabilità delle pene sostitutive in assenza di istanza dell'imputato nel corso del rinvio.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale) e art. 483 cod. pen.
Norme sostanziali che definiscono il reato contestato (contestazioni di falsità in documenti e attestazioni). La sentenza originaria e la vicenda sono fondate su questo titolo di reato per le dichiarazioni rese dal ricorrente.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio del divieto di "reformatio in peius": se l'appello è proposto solo dall'imputato il giudice del rinvio non può aggravare la posizione sanzionatoria rispetto a quanto stabilito in primo grado; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia violato questa norma nella determinazione della pena per il capo residuo.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato che, nel rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, la questione non poteva essere valutata se non era stata richiesta nei precedenti gradi; pertanto l'eccezione non poteva essere esaminata in quella sede.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione che consente l'introduzione di "motivi nuovi" in cassazione. Il ricorrente ha utilizzato tale rimedio per sollevare questioni ulteriori; la Corte ha valutato la rilevanza e la tempestività di tali deduzioni nel contesto del giudizio di rinvio.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norme transitorie) e art. 20-bis cod. pen.
Norme della riforma che prevedono nuove pene sostitutive per pene detentive brevi ("ius superveniens"). La Corte ha ribadito il principio consolidato che l'applicazione di tali pene sostitutive in sede di appello richiede una richiesta dell'imputato, avanzata entro l'udienza di discussione d'appello; in assenza di tale istanza il giudice non è tenuto ad applicarle d'ufficio.
Norma sulla sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa alla sospensione condizionale dalla decisione di annullamento sul trattamento sanzionatorio e ha rimandato la valutazione alla corte di rinvio.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, il giudice del rinvio non può aggravare la pena rispetto ai limiti applicabili all'imputato quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato (divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p.).
- Questioni sostanziali nuove (es. declaratoria di non punibilità per tenuità, applicazione di norme più favorevoli) non possono essere esaminate in sede di rinvio se non erano state tempestivamente richieste nei precedenti gradi o non sono state adeguatamente sollevate nel corso del giudizio di rinvio.
- La domanda di applicazione dello "ius superveniens" (pene sostitutive previste dalla riforma) deve essere formalmente avanzata dall'imputato, almeno entro l'udienza di discussione d'appello; in mancanza di tale richiesta il giudice non è obbligato a pronunciare d'ufficio sull'applicabilità delle nuove misure.
- Quando si ottiene un rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio, la difesa deve sollevare e documentare in modo chiaro richieste relative a circostanze attenuanti generiche o vantaggi derivanti da norme sopravvenute, affinché la Corte di rinvio possa valutare compiutamente tali elementi.
- La mancata pronuncia su richieste rilevanti (attenuanti generiche, sospensione condizionale) è assorbita dalla necessità di nuova determinazione della pena: il nuovo giudice dovrà esaminare tali profili nel rispetto dei limiti di legge e del principio di non aggravamento.
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