Cassazione Penale, Ordinanza n. 30855/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in relazione alla detenzione e al trasporto di candelotti esplodenti rudimentali, aveva confermato la condanna ma aveva negato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur concedendo la sospensione condizionale della pena. I motivi dedotti riguardavano, per quanto emerge dal testo, la contestazione della prova del carattere esplodente del materiale sequestrato e la censura sulla mancata concessione della non menzione, ritenuta dalla difesa incompatibile o comunque non adeguatamente motivata rispetto alla concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondato il primo motivo, osservando che il carattere esplodente dei candelotti era dimostrato dal confezionamento, dal rinvenimento e soprattutto dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza; ha inoltre ritenuto non sindacabile la valutazione della Corte d'appello sulla gravità della condotta e sulla conseguente negazione della non menzione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sospensione condizionale della pena e la non menzione perseguono finalità diverse e non è contraddittorio concedere l'una e negare l'altra, purché la sentenza motivi sulle ragioni del diniego del beneficio negato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il beneficio della non menzione della condanna ha finalità diverse rispetto alla sospensione condizionale della pena; i due benefici sono autonomi e possono essere concessi o negati in modo non necessariamente coincidente.
La sospensione condizionale della pena è distinta dalla non menzione e mira a favorire il ravvedimento del condannato mediante la prospettiva di non esecuzione della pena, entro i limiti previsti dalla legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e la sospensione condizionale della pena hanno presupposti e finalità differenti; la concessione dell'uno non implica automaticamente la concessione dell'altro.
- È legittimo concedere la sospensione condizionale della pena e negare la non menzione, purché il giudice dia conto delle ragioni del diniego o individui elementi contrari specifici rispetto al beneficio negato.
- La valutazione sulla natura esplodente di materiale sequestrato può essere fondata, oltre che sul confezionamento e sulle modalità di rinvenimento, anche sulle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla gravità della condotta quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e coerente con gli elementi acquisiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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