Cassazione Penale, Ordinanza n. 22711/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso è articolato in tre motivi: contestazione dell'affermazione di responsabilità, contestazione della sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, c.p., e contestazione della dosimetria sanzionatoria. Sostiene che la motivazione sulla dichiarata inammissibilità dell'appello sarebbe illogica. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si limitano a riprodurre censure generiche già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice né con quella della sentenza impugnata, che aveva evidenziato l'astrattezza e la genericità dei motivi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Evidenzia che il ricorrente non indica in modo puntuale gli elementi a sostegno delle censure, si limita ad affermazioni assertive sulla non genericità dell'appello e propone una rivalutazione frammentaria dei fatti, insufficiente a consentire al giudice di legittimità il controllo richiesto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
viene richiamata l'aggravante del furto contestata dall'imputato, ma la Corte non ne entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi.
presuppone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando riproduce censure generiche già svolte nei gradi di merito senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione richiede che il ricorrente indichi gli esatti punti della decisione censurati e gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della doglianza; non sono sufficienti affermazioni assertive o una mera rivalutazione frammentaria dei fatti.
- Quando la sentenza di appello dichiara inammissibile il gravame per genericità, il ricorso per cassazione che non si confronti con tale ratio e si limiti a contestazioni astratte è manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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