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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06467/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del concorso in una tentata rapina. Con il primo motivo contestava la prova della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che non emergesse in modo corretto il suo coinvolgimento; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e volta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La ricorrente invocava inoltre la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma senza proporre una ricostruzione dei fatti realmente incompatibile con quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 81 c.p., ma tale questione non risultava specificamente devoluta con l'appello, sicché la censura è stata dichiarata non consentita in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il primo motivo mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e non individuava specifici travisamenti decisivi; dall'altro, che la doglianza relativa all'art. 81 c.p. era nuova, perché non dedotta in appello, e quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    al di là di ogni ragionevole dubbio

    La violazione della regola di giudizio è deducibile in cassazione solo quando il ragionevole dubbio derivi da un vizio dell'argomentazione della sentenza di condanna; non è sufficiente proporre una mera lettura alternativa dei fatti.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non previamente sollevate con i motivi di appello; la censura nuova è inammissibile.

  • art. 81 cod. pen.

    La questione relativa al vincolo della continuazione non era stata devoluta al giudice di appello e, perciò, non poteva essere esaminata in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: la censura deve indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dal giudice di merito.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere dedotta in cassazione solo se si evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione sulla responsabilità; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Una questione non proposta con l'appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, poiché il giudice di legittimità non può pronunciarsi su temi non devoluti al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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