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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19834/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata sospensione del processo ex art. 420-quater c.p.p. L'imputato era stato dichiarato assente sulla sola base dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; si contestava che tale elezione, operata nell'immediatezza dei fatti, non fosse idonea a dimostrare la consapevolezza dell'imputato dell'instaurazione del processo (né era provata la conoscenza della lingua italiana), sicché la procedura in assenza e la notificazione al difensore domiciliatario sarebbero da ritenersi illegittime.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura: la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a dichiarare l'assenza dell'imputato se non è accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento. In mancanza di questa verifica, la notifica al difensore domiciliatario è affetta da nullità assoluta. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado (Tribunale di Ancona del 26/02/2019) e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 420-quater codice di procedura penale

    Regola la notifica della citazione a giudizio e la sospensione nel caso di impossibilità di notifica: è richiamato per affermare che, in assenza di prova dell'effettiva instaurazione del rapporto con il difensore domiciliatario, il decreto doveva essere notificato a mani proprie dell'imputato.

  • art. 420-bis codice di procedura penale

    I 'indici di conoscenza' devono essere interpretati nella loro funzione sostanziale: non instaurano una presunzione astratta di conoscenza della vocatio in ius, ma richiedono elementi che dimostrino effettiva conoscenza o volontà di sottrarsi.

  • art. 606, comma 1, lett. c) codice di procedura penale

    Capo di impugnazione invocato per censurare vizi di motivazione/violazione di norme procedurali che hanno inciso sulla validità del giudizio in assenza.

  • artt. 337 e 635 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; non rilevanti ai fini dell'orientamento sulla nullità delle notifiche e della dichiarazione di assenza.

  • Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420

    Principio di legittimità: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé idonea a fondare la dichiarazione di assenza; occorre verificare l'effettività del rapporto difensore-imputato e la reale conoscenza del procedimento.

  • Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021 (Georgieva)

    Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315

    Conferma che la notificazione del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore domiciliatario è affetta da nullità assoluta se non emergono elementi che attestino l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non può essere considerata automaticamente indicativa della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto difensore-imputato.
  • Se non è provata l'effettività del rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento, la notifica al difensore domiciliatario è nulla e la dichiarazione di giudizio in assenza è illegittima.
  • In presenza di elementi di dubbio (es. assenza di prova della conoscenza della lingua italiana), il giudice deve adottare forme di notifica più garantiste, incluse le notifiche a mani proprie ex art. 420-quater c.p.p.
  • La nullità della notifica in questi casi è assoluta e può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza dell'annullamento degli atti e del ripristino del contraddittorio.
  • Nei casi analoghi, il difensore di ufficio può non costituire idonea 'cerniera' probatoria: è necessario documentare colloqui, scambi di comunicazioni o altri elementi che dimostrino il collegamento effettivo.
  • La pronuncia di Cassazione tende a privilegiare l'effettività delle garanzie difensive rispetto a presunzioni formali; l'orientamento richiede cautela nel procedere in assenza quando le condizioni non sono chiaramente verificate.

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