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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35449/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge: si censura l'illegalità della pena inflitta con applicazione dell'art. 444 c.p.p., in quanto l'aumento per continuazione è stato fissato in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, contravvenendo all'art. 81 comma 4 c.p., applicabile dato il riconoscimento della recidiva prevista dall'art. 99 comma 4 c.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo che l'art. 81 comma 4 c.p. impone che l'aumento per continuazione non possa essere inferiore a un terzo quando opera la recidiva di cui all'art. 99 comma 4, l'illegalità della pena invocata non rientra nei limiti sostanziali ammessi per il controllo di legittimità sulle sentenze di applicazione della pena ex art. 448 comma 2-bis c.p.p. (la nozione di "pena illegale" è limitata e non comprende gli errori nella determinazione in concreto dell'aumento per continuazione). Di conseguenza il ricorso è inammissibile e la sentenza del Tribunale di Cagliari resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tale articolo

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    "l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave"

    Stabilisce il limite minimo dell'aumento per continuazione quando i reati in continuazione sono commessi da soggetti cui sia applicata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Dispone la recidiva aggravata che, se riconosciuta o considerata equivalente, incide sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione del limite previsto dall'art. 81 comma 4

  • art. 69 cod. pen.

    Consente che il riconoscimento di un'aggravante possa avere effetti diversi dall'aumento tipico della pena, ad esempio neutralizzare una circostanza attenuante concorrente

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) ai soli motivi tassativamente indicati, tra cui l'illegalità della pena intesa in senso stretto

  • Sezioni Unite, n. 31669 del 23/06/2016 (PG in proc. Filosofi)

    Ha precisato che il limite dell'art. 81 comma 4 opera anche quando il giudice ritiene la recidiva equivalente alle attenuanti, poiché l'aggravante può avere effetto anche attraverso la neutralizzazione di attenuanti ex art. 69

  • Sezioni Unite, n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Precisa la nozione di "pena illegale" rilevante ai fini di cassazione: pena che non corrisponde, per specie o per quantità, a quella astrattamente prevista, o derivante da commisurazione basata su parametri edittali incostituzionali

  • Sez. 1, Ordinanza n. 18772 del 25/01/2023 (PG C/ Pontis)

    Sottolinea che errori nel procedimento di determinazione della pena concreta (anche se erronei) non rientrano nella nozione di "pena illegale" tale da legittimare il ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena

Massime di principio

  • La nozione di "pena illegale" ai fini dell'opposizione in Cassazione alle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) è molto limitata: non comprende tutti gli errori di commisurazione della pena in concreto.
  • Quando la recidiva aggravata prevista dall'art. 99 comma 4 è riconosciuta o considerata equivalente alle attenuanti, opera comunque il limite minimo dell'aumento per continuazione stabilito dall'art. 81 comma 4; il giudice deve rispettare tale parametro nel calcolo dell'aumento.
  • Errori nella determinazione dell'aumento per continuazione (ad esempio aumento inferiore a un terzo previsto dall'art. 81 comma 4) costituiscono un vizio di merito o di motivazione, che può non essere sindacabile in Cassazione nel rito del patteggiamento se non rientrano nella stretta nozione di pena illegale prevista dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.
  • In casi simili, chi ritenga che la quantificazione dell'aumento per continuazione sia erronea dovrebbe valutare rimedi diversi dalla cassazione per pena illegale (es. impugnazioni nei termini o prospettare profili che rientrano nella nozione di pena illegale), e sollecitare in primo luogo che il giudice di merito espliciti la motivazione relativa al calcolo dell'aumento.
  • È prudente verificare sempre nei provvedimenti di applicazione della pena (patteggiamento) la correttezza formale dei calcoli e la qualificazione giuridica della recidiva/attenuanti, perché taluni vizi di fatto o di apprezzamento possono non essere rimediabili in Cassazione con il mezzo dell'illegalità della pena.

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