Cassazione Penale, Ordinanza n. 29897/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto un vizio di motivazione su due profili: 1) l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe dato adeguato rilievo al fatto che l'allontanamento era durato pochi minuti, avvenuto a distanza minima dal luogo controllato, ed era stato immediatamente giustificato con la volontà di aiutare un vicino in difficoltà, oltre che al precedente scrupoloso rispetto delle prescrizioni per sei mesi; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il diniego fosse stato motivato solo con un generico richiamo ai precedenti penali e senza considerare gli elementi favorevoli già dedotti. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Il riferimento è al reato di evasione, oggetto della sentenza impugnata confermata in appello.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura perché già adeguatamente disattesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di primo o secondo grado, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- In tema di evasione, la deduzione di un allontanamento breve, di minima distanza dal luogo di restrizione, o di una giustificazione soggettivamente plausibile non impone di per sé una diversa valutazione dell'elemento soggettivo se i giudici di merito hanno già apprezzato e motivatamente disatteso tali circostanze.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto anche dal richiamo ai precedenti penali e alla valutazione complessiva della personalità dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e non meramente apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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