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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31250/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente)

La controversia

La controversia nasce da tre verbali di accertamento elevati dalla Polizia Stradale in occasione di un controllo su strada, con i quali a un conducente erano state contestate nove distinte infrazioni per non avere esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a più giorni. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, mentre il Tribunale di Prato, in appello, aveva accolto l'impugnazione ritenendo che l'art. 15, par. 7, del regolamento CEE n. 3821/1985 imponga solo un obbligo di presentazione della documentazione e non di conservazione, e che l'omessa esibizione integri un'unica violazione, non tante quante sono le carte non mostrate. Il Ministero e la Prefettura hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 14, par. 2, e dell'art. 15, par. 7, lett. a), del regolamento CEE n. 3821/1985, nonché degli artt. 15 e 19 della L. n. 727/1978, sostenendo che la diversa funzione delle norme comporterebbe distinte condotte illecite per ciascun foglio non esibito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dato applicazione all'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale, secondo la quale, quando il conducente non presenti i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a vari giorni di attività compresi nel periodo rilevante, l'autorità dello Stato membro deve accertare un'unica infrazione e irrogare un'unica sanzione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per la novità della questione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazioni dello Stato esentate dal relativo pagamento.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7, regolamento CEE n. 3821/1985

    impone al conducente l'obbligo di esibire i documenti richiesti durante il controllo; in caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione relativi a più giorni, la violazione è unica.

  • art. 14, comma 2, regolamento CEE n. 3821/1985

    pone a carico dell'impresa di trasporto l'obbligo di conservazione della documentazione, distinto dall'obbligo di esibizione gravante sul conducente.

  • art. 19, L. n. 727/1978

    norma sanzionatoria richiamata per le violazioni relative ai fogli di registrazione del cronotachigrafo.

  • art. 15, L. n. 727/1978

    "articoli 15 e 19 L. n. 727/1978"

    richiamato insieme alla norma sanzionatoria, quale disposizione correlata al sistema degli obblighi in materia di controllo dei trasporti su strada.

  • art. 267 TFUE

    "rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"

    consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per l'interpretazione del diritto dell'Unione, alla quale la Cassazione si è conformata.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    "a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c."

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c."

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115"

    esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando i ricorrenti sono Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali.

Massime di principio

  • In tema di controllo sui cronotachigrafi, la mancata presentazione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi a più giorni del periodo rilevante integra un'unica infrazione, sanzionabile con una sola sanzione, e non tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti.
  • L'obbligo di conservazione della documentazione grava sull'impresa di trasporto, mentre sul conducente grava l'obbligo di esibizione in sede di controllo: le due prescrizioni hanno contenuto e destinatari diversi.
  • Quando la Corte di giustizia UE, a seguito di rinvio pregiudiziale, fornisce un'interpretazione vincolante della norma europea controversa, la Cassazione deve uniformarsi a tale interpretazione nel decidere la causa.
  • In presenza di questione nuova e trattata in sede di legittimità sulla base di un chiarimento sopravvenuto della Corte di giustizia, è possibile la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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