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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05353/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado con rito abbreviato per tentato furto aggravato dalla effrazione, commesso in concorso con altro soggetto e interrotto dall'intervento dei Carabinieri all'interno di un'abitazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo il diniego, valorizzando la piena ricostruzione dei fatti nell'immediatezza, l'irrilevanza del dedotto stato di bisogno economico ai fini del trattamento di favore richiesto, la congruità della pena già determinata nel minimo edittale e ridotta per tentativo e rito, nonché i precedenti successivi al fatto che deponevano per la persistente propensione a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può essere motivato anche mediante riferimento ad alcuni soltanto dei parametri di commisurazione della pena, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri valutativi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche rientrano nel giudizio discrezionale del giudice di merito e il loro mancato riconoscimento è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto contestato era un tentativo di furto, con conseguente diminuzione di pena per la forma tentata del reato.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Ai fini del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica che richiami elementi pertinenti alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di una disamina analitica di tutti i parametri.
  • Il riconoscimento dell'avvenuta ammissione o del contegno processuale dell'imputato non impone automaticamente il prevalere delle attenuanti generiche, quando il fatto risulti già pienamente accertato e altri elementi depongano in senso contrario.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

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