Cassazione Civile, Ordinanza n. 12350/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società e dei suoi soci, di un’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione su immobili di proprietà sociale, con deduzione anche dell’intervenuta prescrizione del credito portato da una cartella di pagamento notificata nel 2001. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione ritenendo prescritto il credito, escludendo efficacia interruttiva ai pagamenti effettuati nel 2003 e nel 2006 nell’ambito del condono ex l. n. 289/2002, perché non idonei a integrare un riconoscimento del debito residuo. In cassazione il concessionario ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima di esaminare i motivi, la Corte ha affrontato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per invalidità della procura conferita a un avvocato del libero foro, in assenza dei presupposti che consentivano il patrocinio fuori dall’Avvocatura dello Stato davanti alla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare dei controricorrenti, rilevando d’ufficio l’invalidità della procura speciale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a un avvocato del libero foro per il giudizio di legittimità, poiché non risultavano né un conflitto, né l’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato, né una motivata delibera autorizzativa. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite in favore dei controricorrenti e ha escluso, per effetto della disciplina richiamata, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
norma richiamata solo per descrivere il rito utilizzato in primo grado dall’originaria parte contribuente.
art. 43, comma 4, R.d. n. 1611 del 1933
condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933
consente deroghe al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato solo in presenza di conflitto, indisponibilità o apposita delibera motivata.
Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda
nel giudizio di cassazione il patrocinio dell’Agenzia spetta in via convenzionale all’Avvocatura dello Stato, salvo eccezioni specifiche.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
come modificato dall’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34
norma richiamata in relazione alla disciplina del patrocinio e delle conseguenze processuali; sulla base della modifica legislativa la Corte esclude l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo di versare ... un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte afferma che, nei confronti dell’Agenzia, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare tale obbligo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte del regime dell’ulteriore contributo unificato, che però non viene applicato nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’ente di riscossione può essere assistito da avvocati del libero foro solo se ricorrono i presupposti che derogano al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; in mancanza di tali presupposti, la procura speciale rilasciata al difensore è invalida e il ricorso è inammissibile.
- L’invalidità della procura ad litem, quando incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- L’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni che consentono il patrocinio del libero foro in Cassazione ricade sulla parte che intende avvalersene; in assenza di prova documentale della deroga, prevale la regola del patrocinio erariale.
- La disciplina sull’ulteriore contributo unificato non si applica automaticamente in ogni caso di soccombenza, dovendo la Corte verificare i presupposti processuali previsti dalla normativa vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12261/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12266/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12282/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →