Cassazione Penale, Sentenza n. 2688/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 23/11/2021 che confermava la responsabilità per il delitto di evasione e negava il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; il difensore deduceva violazione di legge per presunta mancata considerazione delle circostanze rilevanti e contestava inoltre la prescrizione del reato prima della pronuncia dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la rivalutazione probatoria operata dalla Corte d'appello, che ha escluso la lieve entità della condotta ai fini dell'art. 131‑bis c.p. sulla base di fattori concreti (orario notturno, posizione di attesa non compatibile con la giustificazione di gettare immondizia, distanza dal bidone, precedenti per spaccio). Quanto alla prescrizione, il termine è decorrso il 11/01/2022 e quindi dopo la pronuncia dell'appello; l'inammissibilità del ricorso ostava alla dichiarazione di prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza resa a motivazione semplificata.
Norme richiamate
La norma sulla causa di non punibilità per lieve entità non è stata riconosciuta perché la Corte di merito, valutando le circostanze concrete (orario notturno, lontananza dal bidone, comportamento di attesa, precedenti), ha ritenuto che la condotta non fosse di lieve entità
Richiamata nella censura difensiva come vizio di violazione di legge; la Cassazione ha comunque ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la ricostruzione del fatto e la qualificazione della condotta
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; procedura seguita nel processo di cassazione
Stabilisce la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibile versamento in favore della Cassa delle ammende, qui quantificato in euro 3.000
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio o di merito dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato dalle valutazioni fattuali effettuate dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente; spetta al giudice di merito ricostruire i fatti e valutare le prove
- Il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione concreta e motivata della lieve entità della condotta: elementi come orario, luogo, comportamento e precedenti possono escluderla
- La prescrizione va calcolata considerando sospensioni ordinarie e straordinarie (es. emergenza pandemica); tuttavia se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ciò può impedire alla Corte di cassazione di dichiarare la prescrizione se il termine si è estinto dopo la sentenza impugnata
- La Corte di Cassazione verifica la logica e l'aderenza delle motivazioni del giudice di merito alle emergenze processuali; una motivazione chiara e coerente sulla valutazione delle prove è difficilmente censurabile in cassazione
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: spese processuali e, a norma dell'art. 616 c.p.p., una somma alla Cassa delle ammende commisurata equitativamente
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