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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione del Plenum del CSM di nomina della controinteressata a Procuratore generale presso una Corte d’appello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha dedotto un unico articolato motivo di violazione del d.lgs. n. 160/2006 e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria approvato con circolare CSM n. P-14858 del 28 luglio 2015, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, travisamento, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e manifesta ingiustizia. Ha contestato la valutazione comparativa compiuta dal CSM tra il proprio curriculum e quello della candidata nominata, sostenendo: a) che le sue più estese esperienze nelle funzioni requirenti e semidirettive di secondo grado, nonché quelle di Procuratore generale facente funzioni, avrebbero dovuto ricevere maggiore peso in applicazione del principio di funzionalità; b) che l’esperienza direttiva di fatto della controinteressata presso una Procura di primo grado, di durata limitata, sarebbe stata illogicamente preferita rispetto alla sua esperienza direttiva formale di otto anni e alle ulteriori esperienze di secondo grado; c) che il CSM avrebbe attribuito rilievo indebito alle grandi dimensioni della Procura diretta dalla controinteressata, alle attività organizzative svolte e alla durata della reggenza, senza adeguata motivazione rafforzata; d) che sarebbe stata erroneamente valorizzata l’esperienza della controinteressata nella trattazione di procedimenti di criminalità organizzata, anche in relazione alla qualificazione del distretto di Salerno; e) che gli indicatori generali, i progetti organizzativi e le ulteriori esperienze dell’appellante sarebbero stati sottovalutati. La controinteressata aveva inoltre eccepito il sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante, prossimo al limite anagrafico, e il proprio difetto di interesse a resistere per avere assunto altro incarico.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante, poiché, in caso di annullamento, la comparazione avrebbe dovuto essere rinnovata ora per allora, con riferimento al momento in cui il requisito anagrafico era posseduto. È stata respinta anche l’eccezione relativa all’interesse della controinteressata, persistente almeno per gli effetti curriculari e per la partecipazione a future procedure. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la valutazione del CSM aveva esaminato tutte le esperienze dei candidati e che il giudizio di prevalenza della controinteressata costituiva espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa non manifestamente illogica o irragionevole. Gli indicatori specifici dell’art. 20 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria sono pariordinati, ma devono essere valutati complessivamente e in relazione alle esigenze funzionali dell’ufficio. Il CSM aveva riconosciuto all’appellante significative esperienze di secondo grado e aveva comunque considerato le esperienze della controinteressata, sebbene maturate in applicazione e attraverso collaborazioni con uffici di secondo grado. Quanto all’esperienza direttiva di primo grado, la valorizzazione della direzione di fatto della Procura di Napoli non era avvenuta per il solo dato dimensionale, ma per le competenze organizzative, gestionali e di coordinamento dimostrate nella conduzione di un ufficio complesso e con numerosi magistrati, secondo gli elementi valutativi richiamati dagli artt. 7, 8 e 9 del testo unico. Era inoltre legittima la valorizzazione delle esperienze della controinteressata nella trattazione di procedimenti riconducibili all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., quale indicatore previsto dall’art. 32, lett. b), del testo unico. Anche gli indicatori generali erano stati esaminati: il CSM aveva comparato l’esperienza settoriale dell’appellante nel settore minorile con il percorso più ampio e diversificato della controinteressata, caratterizzato da plurime attività investigative, organizzative e di coordinamento. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell’amministrazione con quella preferita dal candidato, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione sia effettiva, non apparente, non manifestamente illogica e non intrinsecamente contraddittoria. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160

    Disciplina la progressione economica e le funzioni dei magistrati e costituisce, insieme al testo unico sulla dirigenza giudiziaria, il quadro normativo della procedura di conferimento dell’incarico.

  • Circolare CSM n. P-14858 del 28 luglio 2015 — Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Stabilisce precondizioni, parametri generali e indicatori specifici per il conferimento degli incarichi direttivi, nonché i criteri della valutazione comparativa.

  • art. 7 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Per le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse rilevano i risultati conseguiti desunti, tra l’altro, dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, dalla valorizzazione dei magistrati, dalle soluzioni organizzative, dalle buone prassi e dal coordinamento delle indagini.

    Nella valutazione delle esperienze direttive rilevano concretamente i risultati e le capacità organizzative dimostrate, non il solo possesso formale dell’incarico.

  • art. 8 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Assumono rilievo le esperienze e le competenze organizzative e di coordinamento investigativo.

    Le esperienze nel lavoro giudiziario devono essere valutate anche per le competenze organizzative e di coordinamento maturate.

  • art. 9 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Assumono rilievo le deleghe organizzative, l’attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni e i risultati conseguiti, nonché la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti.

    Anche attività svolte senza titolarità formale di un incarico direttivo possono assumere rilievo se esprimono effettive capacità di gestione e coordinamento.

  • art. 20 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per gli incarichi direttivi negli uffici di secondo grado l’esperienza in secondo grado, nella legittimità, l’attività di coordinamento nazionale e l’esperienza di direzione di uffici di primo grado.

    Gli indicatori specifici per gli uffici di secondo grado devono essere considerati secondo gli elementi degli artt. 7, 8 e 9 e non determinano automaticamente la prevalenza di un candidato solo perché posseduti in misura quantitativamente maggiore.

  • art. 25 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Preporre all’Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

    La comparazione deve individuare il candidato complessivamente più idoneo in rapporto alle esigenze funzionali dell’ufficio, non attribuire prevalenza automatica a un singolo indicatore.

  • art. 26 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Valutazione, complessiva e unitaria, degli indicatori generali e specifici, con speciale rilievo ai secondi.

    Gli indicatori generali e specifici devono essere valutati in modo complessivo e unitario, senza una mera sommatoria dei titoli.

  • art. 30 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’art. 20.

    Gli indicatori dell’art. 20 sono pariordinati sul piano normativo; la loro concreta incidenza dipende dalla valutazione comparativa riferita alle esigenze funzionali dell’ufficio.

  • art. 32 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Per l’Ufficio di Procuratore generale rilevano le esperienze maturate nella trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente.

    Le esperienze nella trattazione di procedimenti di criminalità organizzata costituiscono un indicatore specifico valutabile per il conferimento dell’incarico di Procuratore generale in zone caratterizzate da rilevante presenza mafiosa.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Individua i procedimenti penali la cui trattazione costituisce parametro rilevante ai sensi dell’art. 32 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria.

  • art. 6 d.lgs. n. 106/2006

    È richiamato con riguardo ai poteri di vigilanza del Procuratore generale e alla spendibilità delle competenze organizzative e di coordinamento nella valutazione dell’idoneità all’incarico.

  • art. 24, comma 3, del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    È richiamato quale criterio residuale della maggiore anzianità nel ruolo, utilizzabile in caso di equivalenza attitudinale.

Massime di principio

  • Nelle procedure per il conferimento di incarichi direttivi giudiziari, la maggiore consistenza quantitativa dell’esperienza maturata in uno specifico settore non determina automaticamente la prevalenza del candidato, poiché gli indicatori devono essere valutati complessivamente e in rapporto alle esigenze funzionali dell’ufficio.
  • Gli indicatori specifici previsti per gli incarichi direttivi di secondo grado sono pariordinati sul piano normativo, ma la loro concreta rilevanza può differire nella valutazione comparativa in ragione delle caratteristiche dell’ufficio e delle competenze organizzative e gestionali effettivamente dimostrate.
  • Nella valutazione delle attitudini direttive possono essere legittimamente valorizzate esperienze di direzione di fatto, reggenza, delega o coordinamento, anche in assenza della titolarità formale dell’incarico, quando abbiano prodotto risultati e dimostrino effettive capacità organizzative secondo gli elementi valutativi previsti dal testo unico.
  • Il riferimento alle grandi dimensioni dell’ufficio precedentemente diretto non introduce necessariamente un parametro estraneo alla procedura: esso è legittimo quando serve a dimostrare la complessità delle funzioni svolte, l’entità delle risorse coordinate e le concrete capacità direttive del candidato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione comparativa del CSM è esterno e non consente di sostituire la valutazione amministrativa con quella preferita dal candidato; sono censurabili soltanto motivazioni apparenti, manifestamente illogiche, intrinsecamente contraddittorie o fondate su omissioni istruttorie decisive.
  • In caso di annullamento di una nomina a seguito di una procedura comparativa, la rinnovazione della comparazione deve avvenire ora per allora, considerando i requisiti posseduti dai candidati al momento rilevante della procedura originaria.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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