Cassazione Penale, Sentenza n. 51710/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. di Lodi per rapina pluriaggravata in concorso. Ha contestato la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale del riesame sostenendo che molti elementi indiziari più gravi riguardavano un altro soggetto (Baio Antonio) e che gli elementi a suo carico (in particolare il percorso in auto coincidente con quello dei rapinatori e il rapporto con altri indagati) fossero di scarso valore probatorio. Denuncia inoltre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che non si è tener conto del periodo di detenzione del ricorrente e delle sue giustificazioni per gli spostamenti e dei suoi impegni personali e lavorativi e del percorso di recupero dalla tossicodipendenza, idonei secondo la difesa a smentire il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e degli indizi operata dal Tribunale del riesame e non in una violazione di norme o in una manifesta illogicità della motivazione: i giudizi del Tribunale sono stati considerati dotati di congruità argomentativa e non affetti da illogicità evidente. Perciò il merito probatorio non è stato riesaminato nel senso voluto dalla difesa. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È stato disposto inoltre che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per la inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata ritenendo emergenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario affinché provveda agli adempimenti connessi alla custodia dell'imputato.
Giurisprudenza della Cassazione (principio di merito limitato)
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 Di Iasi; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 Lupo; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 Sansone
La Corte richiama il consolidato principio che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del riesame in materia cautelare è ammissibile solo se denuncia violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un riesame di merito o una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- Un ricorso contro una decisione del Tribunale del riesame sulle misure cautelari deve dimostrare una violazione di norme o una manifesta illogicità della motivazione; la mera diversa valutazione degli indizi o dei fatti non è sufficiente.
- Per contrastare la custodia cautelare è più efficace documentare omissioni logiche, contraddizioni evidenti o errori giuridici nella motivazione del giudice (ad es. mancata considerazione di elementi essenziali, incoerenze manifeste), non limitarsi a proporre una narrativa alternativa dei fatti.
- Quando si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga), è utile produrre prove concrete e verificabili (documentazione lavorativa, certificazioni terapeutiche, programmi di reinserimento) che dimostrino l'assenza del pericolo, evitando argomentazioni meramente probabilistiche.
- La vicinanza temporale tra il fatto e l'applicazione della misura e le modalità esecutive del reato sono elementi che i giudici valutano come indici della pericolosità: se tali elementi sussistono, la difesa deve spiegare con documenti e argomentazioni concrete perché essi non devono essere considerati rilevanti.
- Valutare l'opportunità di concentrare il ricorso su vizi formali o giuridici (es. motivazione assente o manifestamente contraddittoria, inosservanza di norme procedurali) piuttosto che su un contrasto puramente probatorio, per aumentare le chance di ammissibilità.
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