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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12749/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che le scritture contabili esistevano (ad eccezione del libro degli inventari), che il curatore aveva estratto dati dal server e che la contabilità informatica consentiva la ricostruzione del patrimonio. Denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo non provato il dolo richiesto per la bancarotta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il libro degli inventari non era mai stato tenuto e le altre scritture erano irregolari, rendendo impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ne è conseguita la conferma della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella forma a dolo generico; la Corte ha inoltre mantenuto le statuizioni della sentenza d'appello (tra cui la dichiarazione di estinzione per prescrizione dell'ipotesi tributaria ai sensi dell'art. 10‑bis d.lgs. 74/2000 e l'assoluzione per bancarotta per distrazione), ha rigettato i motivi difensivi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto integrata la bancarotta documentale a dolo generico quando la tenuta irregolare delle scritture rende impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; per la seconda parte della norma (modalità come sottrazione/distruzione) è invece richiesto il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto.

  • Legge fallimentare

    La mancata tenuta del libro degli inventari, essendo un obbligo ex art. 2214 c.c., potrebbe astrattamente integrare bancarotta documentale semplice o, se provato dolo specifico, bancarotta fraudolenta; nel caso concreto è prevalsa la valutazione complessiva delle scritture irregolari, che ha determinato la configurabilità della fattispecie fraudolenta a dolo generico.

  • Codice civile

    Indica l'obbligatorietà del libro degli inventari; la Corte lo usa per spiegare che l'omessa tenuta di tale libro è rilevante ma deve essere valutata unitamente alla situazione complessiva delle scritture.

  • D.lgs. 74/2000

    Norma tributaria citata nella sentenza d'appello; la Corte d'appello aveva dichiarato estinto il reato fiscale per prescrizione nei confronti di Fontana e tale statuizione è rimasta impregiudicata dal rigetto dei ricorsi.

  • Codice di procedura penale

    Riferimento alle censure di legittimità e vizio di motivazione dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza di merito adeguate e prive di vizi tali da annullare o riformare.

  • Codice di procedura penale

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali nelle ipotesi di rigetto dei ricorsi; applicata nei confronti dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale quando, in concreto, renda impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
  • Per la forma di bancarotta documentale basata sulla modalità "irregolare tenuta" è sufficiente il dolo generico (la coscienza e volontà del comportamento che rende impossibile la ricostruzione); il dolo specifico è richiesto solo per le condotte tipiche di sottrazione, distruzione o occultamento quando la norma lo esige espressamente.
  • L'esistenza di scritture informatiche o di dati estratti da server non elimina automaticamente il reato: rileva la qualità, la completezza e la funzionalità delle scritture a consentire una ricostruzione certa del patrimonio e delle operazioni.
  • La valutazione del dolo può essere desunta logicamente e per presunzioni dalla circostanza che la tenuta contabile sia funzionale ad occultare distrazioni patrimoniali accertate; pertanto prove tecniche e perizie del curatore o consulenti hanno rilievo decisivo.
  • Se in giudizio si dimostra che, nonostante alcune omissioni, la ricostruzione del patrimonio è agevole e certa, ciò può favorire l'imputato; la difesa dovrebbe pertanto documentare la ricostruibilità tramite estrazioni, stampe, riconciliazioni bancarie e spiegazioni tecniche sulla contabilità elettronica.
  • In sede d'appello e di cassazione la motivazione circa la valutazione della tenuta delle scritture e del dolo viene esaminata secondo criteri di coerenza logico-giuridica: censure generiche sulla possibilità di ricostruzione, prive di elementi tecnici contrari, difficilmente prevalgono.

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