Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto per euro 5.020,57 notificato in esecuzione di una precedente sentenza con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla società ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. La società debitrice propose opposizione deducendo, tra l'altro, che il titolo esecutivo fosse inesistente perché la condanna risultava pronunciata nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, che la richiesta di spedizione in forma esecutiva era stata presentata dal difensore della società estinta e che mancasse valida procura per il precetto. In appello la Corte territoriale accolse l'appello incidentale del creditore e rigettò quello principale della debitrice. In cassazione la società ricorrente denunciò: 1) violazione degli artt. 83, 125, 182, 183, 474 e 166 c.p.c., sostenendo che la controparte avesse agito con procura rilasciata da soggetto estinto e che non potesse essere sanata l'inesistenza della procura mediante termine ex art. 182 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 474 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c., censurando la mancata rilevazione dell'irritualità della spedizione in forma esecutiva del titolo, che i giudici di merito avevano ritenuto innocua perché raggiunto lo scopo e non arrecato pregiudizio alla debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato le censure come attinenti non a un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma a un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., perché riguardavano la validità della procura al precetto e la regolarità della spedizione in forma esecutiva del titolo, cioè vizi formali degli atti preliminari all'esecuzione. Da ciò ha tratto la conseguenza che l'appello proposto contro la decisione di primo grado era improponibile, poiché avverso un'opposizione che andava incanalata nel rimedio ex art. 617 c.p.c. non risultava esperibile il gravame utilizzato. Non potendo operare il principio dell'apparenza, perché il Tribunale non aveva espressamente qualificato l'opposizione come ex art. 615 c.p.c., la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., rilevando d'ufficio il passaggio in giudicato della decisione di primo grado non ritualmente impugnata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di appello e di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato solo nel motivo di ricorso, in tema di procura alle liti e validità della rappresentanza processuale.
Richiamato solo nel motivo di ricorso, quale norma sulla procura e sugli atti processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso e nella sentenza di merito; la Corte di cassazione non ne fonda la decisione, ma rileva che la questione era comunque ricondotta a un vizio formale dell'atto.
Richiamato soltanto nel motivo di ricorso.
Norma sul titolo esecutivo; la Corte osserva che la doglianza sulla spedizione in forma esecutiva riguarda, se non si contesta l'esistenza del titolo o le condizioni per acquistare efficacia esecutiva, un vizio formale da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato soltanto nel motivo di ricorso.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
Le censure su assenza di valida procura al precetto e su omessa/irrituale spedizione in forma esecutiva del titolo, quando si contesta la sola regolarità formale, vanno qualificate come opposizione agli atti esecutivi.
Si applica solo quando si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo o la mancanza delle condizioni per attribuirgli efficacia esecutiva; nel caso concreto la Corte esclude tale qualificazione.
La correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva, senza contestazione dell'esistenza del titolo, integra un profilo di regolarità del procedimento esecutivo e non di diritto all'esecuzione.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte vi fondi una autonoma regula iuris decisoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato dalla ricorrente per le violazioni di legge denunciate.
La Corte, rilevata l'improponibilità dell'appello, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.
Nel dispositivo è indicato quale base della cassazione senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
La sua violazione è irrilevante ai fini dell'azione esecutiva quando la doglianza riguarda solo una irregolarità formale della spedizione del titolo.
Massime di principio
- La contestazione della validità della procura al precetto integra, di regola, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., perché investe un vizio formale di un atto preliminare dell'esecuzione e non il diritto sostanziale di procedere in executivis.
- La denuncia di omessa o irrituale spedizione del titolo in forma esecutiva è opposizione agli atti esecutivi quando non si contesti l'esistenza del titolo o il difetto dei presupposti per attribuirgli efficacia esecutiva; se invece si nega l'inesistenza del titolo o del credito, la tutela va incanalata nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Se il giudice di primo grado non ha espressamente qualificato l'opposizione in un certo modo, il principio dell'apparenza non consente di giustificare l'uso di un mezzo di impugnazione improprio contro la sentenza che la definisce.
- L'improponibilità dell'appello per mancata rituale impugnazione della sentenza di primo grado è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, con passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
- Quando il gravame è proposto in una forma non consentita, non opera alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione e resta precluso l'esame del merito della controversia.
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