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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18389/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Patetta impugna la sentenza del 17/02/2023 per violazione e falsa applicazione dell'art. 319‑quater c.p. e per vizio di motivazione circa la sussistenza dell'abuso induttivo del pubblico ufficiale e dell'"indebito vantaggio". Sostiene che dagli elementi probatori non emerge una condotta di abuso dei poteri: non vi furono minacce esplicite né pressioni per non pagare; le richieste di merce talvolta avvenivano in abiti civili; dalle dichiarazioni della persona offesa non si ricaverebbe che il carabiniere avesse indotto l'acquisto gratuito né che vi fosse un vantaggio per un eventuale extraneus (Caradonna). Denuncia l'uso, da parte della Corte territoriale, di argomentazioni di mero sospetto per ritenere l'elemento del vantaggio indebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato i criteri interpretativi delle Sezioni Unite (sent. Maldera) per distinguere concussione (art. 317) e induzione indebita (art. 319‑quater), confermando che anche senza minacce esplicite la pressione morale o la suggestione esercitata dal pubblico ufficiale può integrare l'induzione indebita quando la vittima, disponendo di margini decisionali, presta acquiescenza anche per la prospettiva di un tornaconto. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello di Bari sia coerente con i principi indicati e che emergano elementi che giustificano la ritenuta condotta induttiva del Patetta (uso consapevole del ruolo di carabiniere, assenza di reazioni del titolare della pescheria, aspettativa di trattamento favorevole), per cui non sono stati riscontrati vizi di legge o di motivazione tali da consentire la cassazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna e l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 317‑bis c.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater cod. pen.

    norma che punisce l'induzione indebita a dare o promettere utilità

    La Corte ha interpretato la norma alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite: la condotta si configura come persuasione, suggestione o pressione morale con valore condizionante meno intenso rispetto alla concussione; rileva la prospettiva di un tornaconto personale che giustifica la responsabilità dell'extraneus

  • art. 317 cod. pen.

    delitto di concussione (modificato dalla L. n.190/2012)

    Distinto dall'art. 319‑quater: richiede abuso costrittivo tramite violenza o minaccia (danno contra ius) che limita gravemente la libertà di determinazione della vittima

  • art. 317‑bis cod. pen.

    Pena accessoria applicata insieme alla condanna, la cui omissione nel primo grado è stata sanata in sede di appello

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento al giudice del rinvio: la Corte d'appello ha deciso quale giudice del rinvio

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato con riguardo al rito: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione

  • Sez. un., n.12228 del 24.10.2013 (sent. "Maldera")

    "Il delitto di concussione... si distingue dal delitto di induzione indebita... la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno... il destinatario dispone di più ampi margini decisionali..."

    Principio guida per la distinzione tra concussione e induzione indebita, utilizzato dalla Corte per valutare il caso concreto e per l'interpretazione dell'art. 319‑quater

Massime di principio

  • La differenza fondamentale tra concussione (art. 317) e induzione indebita (art. 319‑quater) è nel grado di costrizione: minaccia/violenza (danno contra ius) per la prima; persuasione/suggestione e prospettiva di vantaggio per la seconda.
  • L'assenza di minacce esplicite non esclude l'induzione indebita se il pubblico ufficiale sfrutta il proprio ruolo per produrre una pressione morale o una situazione di timore che porta l'offeso ad assentire.
  • La valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (prospettiva di vantaggio) e della correlazione causale tra comportamento del pubblico ufficiale e acquiescenza della vittima è sostanzialmente di merito: la Cassazione verifica la legittimità giuridica della motivazione ma non riforma i fatti quando la motivazione è logica e coerente.
  • La condotta ripetuta e l'assenza di proteste o tentativi di reazione della persona offesa costituiscono elementi indiziari rilevanti per ritenere che l'acquiescenza non fosse del tutto libera.
  • Occorre sempre distinguere il timore "autoindotto" (scelte volontarie dell'offeso) dalla paura derivante dall'autorità del pubblico ufficiale; il giudice deve motivare chiaramente perché ricorre l'una o l'altra ipotesi.
  • In casi analoghi il giudice deve procedere a un'analisi concatenata: (i) esistenza e natura delle condotte del pubblico ufficiale; (ii) reazioni e motivazioni della vittima; (iii) eventuale correlazione tra ruolo/autorità e acquiescenza; (iv) presenza di un tornaconto personale che giustifichi l'accusa di induzione indebita.

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